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La proroga dello stato di emergenza non produce effetti sul DURC

L’Inps, con messaggio n. 3089/2020, precisa che il prolungamento dello stato di emergenza al 15/10/2020, non produce effetti sulla validità del Durc con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020, il cui termine rimane confermato al 29/10/2020.

Si ricorda, infatti, che la legge n. 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio n. 34/2020 ha disposto che i Durc, come gli altri certificati ed attestati, in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, inizialmente fissato al 31/07/2020, e quindi fino al 29/10/2020.

Successivamente, a seguito della proroga dello stato di emergenza al 15/10/2020, con D.L. n. 83/2020 sono stati elencati i termini previsti da disposizioni legislative che risultano modificati a seguito di tale proroga.

Al riguardo l’Inps è intervenuta specificando che la proroga dello stato di emergenza non comporta anche la proroga della validità del Durc in quanto l’art. 103 comma 2 d.l. n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 non rientra nell’elencazione suddetta.

Di conseguenza, la validità dei Durc con scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020 rimane confermata al 29/10/2020.

L’Inps ha, inoltre, aggiunto che i documenti di regolarità contributiva collegati ad appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza 17/07/2020 non beneficiano della proroga al 29/10/2020, pertanto, in tal caso, è  necessario effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità.

Per quanto concerne le richieste di verifica della regolarità contributiva pervenute dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della Legge n. 77/2020), nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, l’Inps precisa che sarà emesso_

  • un DURC on line nel caso in cui l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità, indipendentemente o meno dalla presenza di un DURC online con validità prorogata;
  • un Documento Verifica di regolarità contributiva qualora l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità, pur in presenza di un DURC online con validità prorogata.