Ministero della Salute – Ministero del Lavoro circolare congiunta 04/09/2020
Il Ministero della Salute ed il Ministero del Lavoro hanno emanato una circolare congiunta contenente chiarimenti ed indicazioni in materia di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai lavoratori fragili, nel contesto delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Riguardo ai cd. lavoratori “fragili”, precedenti indicazioni ministeriali indicavano come elementi di potenziale fragilità del soggetto l’età superiore a 55 anni e la presenza di co-morbilità.
Ora le recenti indicazioni ministeriali precisano che lo stato di “fragilità” va individuato in quello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto a patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione da Covid-19, un esito più grave o infausto, in quanto il parametro dell’età da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, ma va valutato congiuntamente alla presenza di cormorbilità, potendo integrare una condizione di maggior rischio.
I lavoratori/lavoratrici con preesistenti documentate patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) possono chiedere al datore di lavoro l’attivazione della sorveglianza sanitaria anti-Covid-19, anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia tenuto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza stessa. In quest’ultima ipotesi, infatti, il datore di lavoro può nominare un medico competente per la durata del periodo di emergenza sanitaria o inviare il richiedente a visita presso strutture pubbliche (Inail, Asl, Dipartimenti di Medicina Legale presso Università). A tal fine, il datore di lavoro dovrà comunicare al medico i dettagli della mansione svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro nonché le misure di prevenzione e protezione adottate in attuazione dei Protocolli anti-contagio vigenti. Il medico potrà esprimere un giudizio di idoneità alla mansione, prescrivendo eventuali ulteriori misure cautelative anti-contagio, o un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione nei casi che non consentono soluzioni alternative.
Inoltre, le indicazioni ministeriali raccomandano che la ripresa, comunque graduale, delle visite mediche nell’ambito della sorveglianza sanitaria avvenga nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti, avendo cura di evitare che esami strumentali possano esporre il lavoratore a maggior rischio di contagio da Covid-19.
Restano comunque differibili, su parere del medico competente/legale, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:
- la visita medica periodica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa.