Si allunga di 3 mesi il congedo di maternità per le lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e continuativa, commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole con un reddito, nell’anno precedente la domanda, inferiore a 8.145 euro.
I 3 mesi si aggiungono ai cinque già previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità.
Il provvedimento è contenuto nella Legge di Bilancio 2022 in materia di congedo obbligatorio e di tutela della maternità e paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi.
Il provvedimento si applica alle
L’Inps precisa che la tutela viene riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle stesse condizioni reddituali o nei casi previsti dalla normativa di riferimento.
Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
Il riferimento temporale è l’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.
Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto), purché siano in regola con la copertura contributiva per tutto il periodo indennizzabile per maternità.
Il congedo deve essere fruito entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore e solo al termine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.
Le libere professioniste/liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono fruire dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 3 mesi successivi al parto;
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
I tre mesi aggiuntivi di maternità/paternità dovranno iniziare in data non precedente al mese di gennaio 2022. Anche il periodo precedente di congedo obbligatorio (i cinque mesi ordinari), deve essere iniziato dopo il primo gennaio 2022, oppure prima ma parzialmente ricadente nel 2022.
Se invece i cinque mesi di congedo sono scaduti prima del 31 dicembre 2021, non spettano gli ulteriori tre mesi di maternità.
Legge di bilancio 2022 rende strutturale l’astensione obbligatoria di dieci giorni da usufruire nei primi 5 mesi di vita del bambino o dalla sua adozione. Per il 2022 viene previsto, in aggiunta, un ulteriore giorno di astensione facoltativa in accordo e sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
È disposta, in via sperimentale per l’anno 2022, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri. La riduzione opera a decorrere dalla data del rientro al lavoro al termine del congedo obbligatorio di maternità e vale per un periodo massimo di un anno.
Per la presentazione delle domande rivolgersi agli uffici Patronato Confartigianato del territorio.
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