L’art. 41 del Decreto Legge n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106/2021, ha introdotto in via eccezionale dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 il contratto di rioccupazione, ovvero un contratto a tempo indeterminato volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
Datori di lavoro privati, a prescindere alla natura di imprenditori, ad esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico.
LAVORATORI BENEFICIARI
Lavoratori in stato di disoccupazione, ovvero i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
TIPOLOGIA DI RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
Contratto a tempo indeterminato stipulato dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, caratterizzato dalla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, della durata di 6 mesi, finalizzato ad adeguare le competenze del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
Se, al termine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ESONERO
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:
A. Princìpi generali previsti dall’art. 31 D.Lgs. n. 150/2015;
B. Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
C. Requisiti previsti dal Decreto Sostegni Bis D.L. n. 73/2021 convertito nella Legge n. 106/2021.
Sussistenza, alla data dell’assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, delle seguenti condizioni:
– Il lavoratore, alla data dell’assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 150/2015;
– I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ad esclusione di licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto) o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
– Decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono:
o Al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento;
o Al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.
Se il lavoratore, per il quale è stata parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente periodo di fruizione, anche se revocato, deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.
In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio contributivo trova applicazione per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO
L’importo dell’esonero applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è pari, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
In caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
COMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli altri esoneri contributivi vigenti.
Tuttavia, per tutta la durata di fruizione del beneficio, considerata l’entità della misura (100% della contribuzione datoriale dovuta), trova applicazione soltanto il suddetto esonero. Dal mese successivo al termine del periodo di fruizione dell’agevolazione (massimo sei mesi), possono trovare applicazione gli altri esoneri eventualmente spettanti.
Si precisa, al riguardo, che il periodo di durata massima di tali ultimi esoneri dovrà essere calcolato al netto del periodo di fruizione dell’esonero contributivo previsto dal decreto “Sostegni-bis”.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A decorrere dal 15 settembre 2021, i datori di lavoro interessati potranno presentare la domanda telematica all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” presente nel sito www.inps.it inoltrando all’istituto il modulo di istanza on line “RIOC” per l’ammissione al beneficio.
L’importo spettante potrà essere fruito in quote mensili a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, fermo restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Il recupero degli arretrati relativi ai mesi dal mese di luglio 2021 al mese di settembre 2021 può essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.