L’INL, con la Circolare n. 1/2021, fornisce chiarimenti in ordine al campo di applicazione del lavoro intermittente e al ruolo della contrattazione collettiva, alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia.
In particolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che la contrattazione collettiva, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs n. 81/2015, ha il compito di individuare le esigenze, ovvero le condizioni oggettive, che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale.
L’Ispettorato chiarisce che tale potere di intervento della contrattazione collettiva deve essere interpretato alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 29423 del 13/11/2019, secondo cui la normativa vigente:
- si limita a demandare alla contrattazione collettiva la sola individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue,
- senza riconoscere alle parti sociali alcun potere di divieto in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Di conseguenza, gli ispettori non dovranno tenere conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole della contrattazione collettiva che si limitano a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente, ma dovranno, in questi casi, verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia ammissibile in quanto riconducibile ad ipotesi:
- d. oggettive, individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, ovvero
- d. soggettive, relativamente ai “soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni“.
Lavoro intermittente e settore autotrasporto
In relazione al settore dell’autotrasporto per il quale la contrattazione collettiva di riferimento non prevede specifiche indicazioni in merito all’individuazione delle condizioni oggettive per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente (nell’accordo di rinnovo ccnl del 03/12/2017 era stata rimossa la clausola contrattuale che precludeva il ricorso a tale tipologia contrattuale), l’Ispettorato ricorda che, fermo restando l’eventuale presenza di condizioni soggettive, il lavoro intermittente è comunque consentito per le attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, che, al punto 8, annovera, tra le attività per le quali il lavoro intermittente è ammesso, quelle relative all’ipotesi del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
Data la sua formulazione, l’INL specifica che la norma va interpretata nel senso che la discontinuità è riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, con conseguente esclusione delle altre attività tipiche del settore dell’autotrasporto, ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista.