Si riportano le principali misure di interesse dei datori di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 con decorrenza dal 01/01/2021, salvo diversa specifica decorrenza.
Viene disposta, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la stabilizzazione dell’ulteriore detrazione, originariamente prevista per il solo secondo semestre 2020 dall’art. 2 D.L. n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, con reddito complessivo annuo superiore a euro 28.000 e fino a euro 40.000.
L’importo della detrazione, prevista inizialmente relativamente ad un periodo semestrale, da applicare ad un periodo annuale, è stato adeguato attraverso le modifiche apportate alla legge di bilancio dal D.L. n. 182/2020, come di seguito riportato:
Reddito annuo complessivo (RC) | Ulteriore detrazione fiscale spettante |
28.000 < RC < 35.000 | 960 + 240 x 35.000 – RC
7.000 |
35.000 < RC < 40.000 | 960 x 40.000 – RC
5.000 |
> 40.000 | 0 |
Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022, può essere applicato l’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017 (Legge bilancio 2018) nelle seguenti modalità:
Resta invece invariato, nella misura prevista dalla legge n. 205/2017, l’esonero contributivo applicabile in caso di conferma in servizio al termine dell’apprendistato o in caso di alternanza scuola lavoro.
Restano, inoltre, ferme le altre condizioni di accesso all’esonero contributivo previste dalla Legge n. 205/2017 (es. il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato né con lo stesso né con altri datori di lavoro).
Fermo restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
In via sperimentale, alle assunzioni di lavoratrici donne effettuate negli anni 2021-2022, è possibile applicare l’esonero contributivo di cui all’art. 4 commi 9-11 Legge n. 92/2012, alle seguenti condizioni:
Rimangono fermi i requisiti in capo alla lavoratrice indicati dalla legge n. 92/2012 ovvero:
E’ dubbia invece l’applicazione nella misura sopra indicata anche alla seguente casistica:
Si attendono chiarimenti applicativi in merito.
Il beneficio è riconosciuto per la durata di:
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
nel periodo dalla 28esima settimana di gravidanza fino alla prima settimana di vita-7
giorni).
Anche per l’anno 2021, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Estesa fino al 31 marzo 2021 (anziché fino al 31 dicembre 2020) la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
Visto il limite di un solo utilizzo di tale possibilità, sussiste l’impossibilità di una nuova proroga o di un nuovo rinnovo acausale per chi ne abbia giù fruito.
È prevista la concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa Integrazione in Deroga a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per una durata massima di 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra:
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del cd. Decreto Ristori D.L. n. 137/2020, pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
I trattamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 sono riconosciuti a favore dei lavoratori in forza alla data del 01/01/2021, data di entrata in vigore della legge.
I datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021 possono beneficiare di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
E’ prevista l’estensione del divieto di licenziamento per motivo oggettivo fino al 31 marzo 2021.
Restano invariate le esclusioni dal divieto precedentemente introdotte (es. cessazione attività, fallimento senza prosecuzione attività, accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto ed accordo individuale di adesione all’accordo collettivo).
Le tutele previste a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 commi 2 – 2 bis D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020 sono valide anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
In particolare anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021:
hanno diritto ad assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché del medico curante.
Tali lavoratori hanno altresì diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora questo comporti l’adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi, ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 il certificato medico redatto dal medico curante e attestante il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva non dovrà più contenere l’indicazione degli estremi del provvedimento dell’autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
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