La legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), prevede misure di particolare interesse per datori di lavoro sintetizzate dai nostri esperti dell’area lavoro e welfare CAFSIC e SIT.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 1 comma 15)
La legge prevede la proroga, per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024, dell’ esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) a carico dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, senza effetti sul rateo della tredicesima, nella misura del:
- 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di e 1.923,00;
- 6% se la retribuzione imponibile è superiore a 1923 euro e non eccedente € 2.692,00.
La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità ed il limite di importo mensile è da considerare al netto del rateo di tredicesima mensilità.
FRINGE BENEFITS (art. 1 commi 16-17)
Limitatamente al periodo di imposta 2024, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di € 1.000,00:
– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
– le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite complessivo è elevato a € 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, risultanti fiscalmente a carico,
Si considerano fiscalmente a carico i figli di età:
- non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 4.000,00;
- superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 2.840,51.
L’applicazione della maggiore soglia di esenzione per dipendenti con figli a carico è subordinata alla dichiarazione di tale diritto da parte del lavoratore al datore di lavoro con indicazione del codice fiscale dei figli.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO (art. 1 comma 18)
Per l’anno 2024 è prevista l’applicazione dell’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali del 5% su premi di risultato (legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione) e forme di partecipazione agli utili.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO (art. 1 comma 21)
Per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, con un reddito di lavoro dipendente non superiore nel periodo di imposta 2023 a € 40.000,00, viene riconosciuto, su richiesta, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.
CONTRASTO ALL’EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO (art. 1 commi 60-62)
Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle Entrate e l’Inps realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati.
COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24 (art. 1 commi 94,97,98)
A decorrere dal 01/07/2014 per la compensazione dei crediti INPS e INAIL è obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli: a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
La compensazione dei crediti Inail di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
Dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad € 100.000,00 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.
CONGEDO PARENTALE (art. 1 comma 179)
Innalzamento dell’indennità spettante per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, in alternativa tra i genitori, nella misura dell’80% della retribuzione per un mese e del 60% per un ulteriore mese, misura elevata all’80% per il solo anno 2024, applicabile ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31/12/2023.
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI CON FIGLI (art. 1 comma 180)
Per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile.
Tale esonero è riconosciuto per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno del figlio più piccolo.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO (art. 1 commi 191-193)
Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura del reddito di libertà, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi Inail, nella misura del 100% nel limite massimo di importo di € 8.000,00 annui riparametrato e applicato su base mensile.
In sede di prima applicazione l’esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della misura nell’anno 2023.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta per la durata di:
- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
- 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato.
PROROGA VALIDITÀ PERMESSI DI SOGGIORNO CITTADINI UCRAINI (art. 1 comma 395)
I permessi di soggiorno in scadenza al 31/12/2023 rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina conservano la loro validità fino al 31/12/2024.
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net