NEWSLAVORO
Legge di bilancio 2020: misure in materia di lavoro e previdenza

INCENTIVO APPRENDISTATO I° LIVELLO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE

(comma 8)

 

I contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica stipulati nell’anno 2020 da parte di aziende che occupano fino a 9 addetti godono di uno sgravio contributivo nella misura del 100% per i primi tre anni di contratto.

Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni successivi al terzo.

 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE BILANCIO 2018

“INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE”

(comma 10)

Al fine di superare le problematiche applicative ed interpretative derivanti dalla coesistenza dell’esonero contributivo legge bilancio 2018 (under 30) e esonero contributivo decreto dignità (under 35), per il quale non è stato emanato il relativo decreto attuativo, è stata disposta abrogazione dei commi 1-2-3 dell’art. 1-bis D.L. n. 87/2018 (decreto dignità) che aveva introdotto incentivo per under 35 per gli anni 2019-2020, mentre è stato esteso a 35 anni il limite di età previsto dalla legge di bilancio 2018 anche per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2020.

Pertanto, anche per le assunzioni effettuate negli anni 2019-2020, il limite di età del lavoratore è esteso a 35 anni (ad esclusione degli apprendisti confermati in servizio per i quali è previsto lo specifico limite di 30 anni alla data della conferma).

Si ritiene che l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile sia immediatamente applicabile per assunzioni effettuate dal 01/01/2020, mentre sarà necessario attendere le istruzioni operative Inps per il recupero della maggior contribuzione versata ed applicazione dell’esonero per assunzioni effettuate nell’anno 2019 precedentemente rientranti nell’esonero decreto dignità.

Restano invariati i requisiti richiesti per accesso all’incentivo (es. assenza di rapporti di lavoro precedenti a tempo indeterminato, ecc.), misura e durata.

 

 

BONUS OCCUPAZIONALE PER GIOVANI ECCELLENZE

(comma 11)

 

La legge di bilancio 2019 aveva previsto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate dai datori di lavoro privati dal 01/01/2019 al 31/12/2019, di:

  • cittadini in possesso della laurea magistrale ottenuta nel periodo 01/01/2018-30/06/2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età in università statali o legalmente riconosciute;
  • cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 01/01/2018-30/06/2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o legalmente riconosciute;

la possibilità di fruire di un esonero contributivo sui contributi a carico datore di lavoro (esclusi premi inail) per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione e nel limite massimo di € 8.060 (ridotto in caso di assunzione part-time).

Non essendo state emanate le istruzioni operative Inps, la legge di bilancio 2020 stabilisce che per tale esonero trovano applicazione le procedure, le modalità ed i controlli già previsti per l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui alla legge di bilancio 2018; non è stato modificato invece il termine di riferimento delle assunzioni che rimane limitato all’anno 2019.

 

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI

(comma 12)

 

Si ricorda che il d. lgs. n. 22/2015 consente ai lavoratori beneficiari dell’indennità Naspi di richiederne all’Inps la liquidazione anticipata in un’unica soluzione in caso di avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ovvero in caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

In quest’ultimo caso, la legge di bilancio 2020, prevede che l’anticipazione dell’indennità Naspi non costituisce per il lavoratore/socio di cooperativa base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate stabilirà con apposito provvedimento modalità di verifica e di attuazione.

 

 

ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

(comma 13)

 

Esclusione dal versamento delle addizionali contributive relative ai contratti a tempo determinato (1,4% in caso di stipula e 0,5% per ogni rinnovo) nei seguenti casi:

– lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31/12/2019;

– i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi;

– i rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

 

 

CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE LAVORATORE

(comma 342)

 

Prorogato per l’anno 2020 il congedo obbligatorio retribuito nella misura del 100% a carico Inps a favore del padre lavoratore dipendente spettante per i figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 nella misura di 7 giorni (prima erano 5), da usufruire entro 5 mesi dalla nascita/adozione/affidamento.

Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.

Inoltre, è facoltà del padre fruire di un ulteriore giorno di congedo in sostituzione della madre in astensione obbligatoria.

 

 

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

(commi 632-633)

Rimane inalterata l’imponibilità contributiva e fiscale nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Per i contratti di concessione veicoli aziendali ad uso promiscuo stipulati dal 1° luglio 2020, la tassazione dipenderà dalle emissioni di anidride carbonica del veicolo nella seguente misura:

– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;

– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;

– 40% per l’anno 2020 e 50% per l’anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;

– 50% per l’anno 2020 e 60% per l’anno 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 190 g/km.

 

 

BUONI PASTO – INDENNITA’ DI MENSA

(comma 677)

 

Viene modificato l’art. 51 comma 2 lett. c) Tuir stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro fino all’importo giornaliero di € 4,00 (prima era pari a € 5,29) aumentato a € 8,00 (prima era pari a € 7,00) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

E’ confermata invece la non imponibilità per:

– le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro/in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro/gestite da terzi;

– le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all’importo giornaliero di € 5,29, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo, ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture/servizi di ristorazione.