TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA
È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal 2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).
DEDUCIBILITÀ IMU
È confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.
“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS
Dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:
– l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
– gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico .
La possibilità di richiedere al fornitore il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” dall’1.1.2020 è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000 su parti comuni condominiali . Si rammenta che in base all’Allegato 1 del DM 26.6.2015, per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l’intervento che “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.
PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.
PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO
Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”
Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”. In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”. In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020 ovvero fino al 30.6.2021 (a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. Il nuovo credito d’imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, mentre non spetta alle imprese: in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) .
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 . Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
– veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
– beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; fabbricati e costruzioni;
– beni ricompresi nei seguenti gruppi: 1)Industrie manifatturiere alimentari 2)Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua 3)Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz. .
Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento ), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
Altri beni Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; ovvero dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%).
Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito , non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi , è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, non comporti il superamento del costo sostenuto.
“BONUS FACCIATE”
È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68 . La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
REGIME FORFETARIO
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In sintesi è previsto:
– il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
– la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
– terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
– partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:
– 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
– 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
– 11% (in precedenza 10%) per i terreni.
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali . La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
– 12% per i beni ammortizzabili;
– 10% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO
Con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
• intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
• per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000.
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
• interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
• interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
• spese sanitarie.