FISCALE E TRIBUTARIO
Legge di bilancio 2022, le misure per i datori di lavoro

REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (commi da 2 a 7)

 

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, l’art.11, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, fissa, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro 23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35%
oltre 50.000 43%

  

ALTRE DETRAZIONI

L’art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Con specifico riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati le altre detrazioni risultano essere così rimodulate:

 

Reddito complessivo Detrazione spettante
RC < 15.000 euro 1.880*
15.000 < RC < 28.000 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)**

13.000

28.000 < RC < 50.000 1.910 X (50.000 – RC)**

22.000

* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.

 

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull’art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per gli anni 2020-2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euroma in presenza di una specifica condizione: la somma di

  • detrazioni per carichi di famiglia(per figli, coniuge e altri familiari di cui all’ 12 TUIR),
  • altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato( 13, comma 1, TUIR),
  • detrazioni per oneri,

deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.

Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti.

Rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

ULTERIORE DETRAZIONE

La Legge di Bilancio 2022 dispone l’abrogazione con decorrenza dal periodo d’imposta 2022, dell’ulteriore detrazione di cui all’art. 2 D.L. n. 3/2020 convertito nella Legge n. 21/2020.

 

REDDITO DI CITTADINANZA (commi da 73 a 84)

Viene disposto il rifinanziamento di tale misura, con un ampliamento delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2029, nonché modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno nell’ipotesi di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.

 

APE SOCIALE (commi da 91 a 93)

Prorogata fino al 31 dicembre 2022.

 

OPZIONE DONNA (comma 94)

Proroga del termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna.

Pertanto, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (comma 119)

Introduzione di un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico

L’incentivo applicato è il medesimo previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’incentivo trova applicazione indipendentemente dall’età anagrafica dei lavoratori interessati.

L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate.

 

RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE (comma 121)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con un retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (comma 134)

Vengono resi strutturali il congedo di paternità obbligatorio per la durata di 10 giorni ed il congedo di paternità facoltativo della durata di 1 giorno.

 
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (comma 137)

In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L’esonero contributivo spetta, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, fatta salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

  • dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
  • per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

 

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (commi da 191 a 220)

Viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Le novità di maggiore rilievo, che trovano applicazione, in via generale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio, riguardano principalmente l’ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, ovvero:

  • la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale,
  • l’estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a tutte le tipologie di apprendistato e ai lavoratori a domicilio.
  • Riduzione dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della relativa domanda di concessione a 30 giorni (90 giorni fino al 31 dicembre 2021).
  • l’aumento della misura dei trattamenti: il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla retribuzione.
  • Riduzione del contributo addizionale a carico delle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2025 in misura pari al:
    • 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    • 9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

NASPI (commi 221-222)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 non trova più applicazione il requisito temporale di 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione, mentre restano in vigore i requisiti dello stato di disoccupazione e di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Inoltre, viene disposto che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più del quarto mese di fruizione), ovvero dall’ottavo mese per i soggetti con più di 55 anni di età.

 

MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME E PARASUBORDINATE (comma 239)

Alle lavoratrici autonome (lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, libere professioniste), che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito inferiore a € 8145, l’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi, a seguire dalla fine del periodo di maternità.

 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SENZA LIMITI DI ETA’(comma 248)

Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro potranno assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, non soltanto per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dall’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015.

 

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (comma 645)

Analogamente a quanto previsto fino al 2021, è previsto che i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato dualestipulati

  • nel corso dell’anno 2022,
  • da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti,
  • godranno di uno sgravio del 100%con riferimento alla contribuzione a carico del datore di lavoro(1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

 

TIROCINIO (commi da 720 a 726)

Viene affidata a Governo e Regioni la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;
  • definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
 
CONVENZIONI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (comma 731)

Proroga per l’anno 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.