Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022, sono state introdotte misure che interessano particolarmente i datori di lavoro.
REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (commi da 2 a 7)
L’art. 11, comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 15.000 euro | 23% |
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro | 25% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 | 43% |
L’art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Con specifico riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati le altre detrazioni risultano essere così rimodulate:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
RC < 15.000 | euro 1.880* |
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)**
13.000 |
28.000 < RC < 50.000 | 1.910 X (50.000 – RC)**
22.000 |
* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.
La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull’art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per gli anni 2020-2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di
deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.
Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti.
Rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
La Legge di Bilancio 2022 dispone l’abrogazione con decorrenza dal periodo d’imposta 2022, dell’ulteriore detrazione di cui all’art. 2 D.L. n. 3/2020 convertito nella Legge n. 21/2020.
Viene disposto il rifinanziamento di tale misura, con un ampliamento delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2029, nonché modifiche normative che prevedono, tra l’altro, maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno nell’ipotesi di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.
Prorogata fino al 31 dicembre 2022.
Proroga del termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna.
Pertanto, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).
Introduzione di un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico
L’incentivo applicato è il medesimo previsto dall’art. 1, comma 10 della Legge n. 178/2020, quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall’assunzione del lavoratore, ovvero 48 mesi laddove l’assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’incentivo trova applicazione indipendentemente dall’età anagrafica dei lavoratori interessati.
L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con un retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro, beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Vengono resi strutturali il congedo di paternità obbligatorio per la durata di 10 giorni ed il congedo di paternità facoltativo della durata di 1 giorno.
In via sperimentale, per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
L’esonero contributivo spetta, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, fatta salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:
Viene riformato il sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Le novità di maggiore rilievo, che trovano applicazione, in via generale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio, riguardano principalmente l’ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, ovvero:
A decorrere dal 1° gennaio 2022 non trova più applicazione il requisito temporale di 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione, mentre restano in vigore i requisiti dello stato di disoccupazione e di almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Inoltre, viene disposto che, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più del quarto mese di fruizione), ovvero dall’ottavo mese per i soggetti con più di 55 anni di età.
Alle lavoratrici autonome (lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, libere professioniste), che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito inferiore a € 8145, l’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi, a seguire dalla fine del periodo di maternità.
Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro potranno assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, non soltanto per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dall’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015.
Analogamente a quanto previsto fino al 2021, è previsto che i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato duale) stipulati
Resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Viene affidata a Governo e Regioni la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:
Proroga per l’anno 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.