
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024 n. 305, prevede diverse novità per datori di lavoro. Di seguito si analizzano le principali misure.
AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
Modificato l’art. 51 comma 4 Tuir relativamente al trattamento contributivo e fiscale dei fringe benefit relativi agli automezzi aziendali, immatricolati successivamente al 1° gennaio 2025, e concessi in uso promiscuo ai lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2025, in base all’alimentazione del veicolo, penalizzando i veicoli non elettrici o ibridi.
Il nuovo sistema di valorizzazione, fermo restando la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, prevede le seguenti percentuali applicabili alle tabelle di costo Aci, in base alla tipologia di alimentazione dei veicoli:
Tipologia di alimentazione | % di valorizzazione costo Aci |
Veicoli ELETTRICI | 10% |
Veicoli PLUG- IN IBRIDI | 20% |
ALTRI veicoli | 50% |
Per il periodo precedente il 01/01/2025, occorre fare riferimento alla precedente normativa che aveva a sua volta subìto una modifica con decorrenza 01/07/2020, con introduzione da tale data di un sistema valorizzazione del costo in base all’emissione di CO2.
Infatti, per i veicoli immatricolati e concessi in uso dopo il 01/07/2020 e fino al 31/12/2024, fermo restando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, la valorizzazione del costo Aci avviene sulla base dei valori di emissione CO2, di seguito riportati:
Valore emissione CO2 | % di valorizzazione costo Aci |
Fino a 60 g/km | 25% |
Superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km | 30% |
Superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km | 50% |
Superiore a 190 g/km | 60% |
Per i veicoli immatricolati e concessi in uso prima del 01/07/2020, fermo restando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, la valorizzazione del costo Aci avviene nella misura del 30%.
Si ricorda che il valore dell’autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine del limite di esenzione contributiva e fiscale prevista dal Tuir per i beni e servizi concessi al lavoratore.
Tabella riepilogativa:
DATA CONCESSIONE
USO PROMISCUO |
DATA
IMMATRICOLAZIONE VEICOLO |
MODALITA’ DI VALORIZZAZIONE |
Prima del 01/07/2020 | Prima del 01/07/2020 | 30% |
Prima del 01/07/2020 | Dopo il 01/07/2020 | 30% |
Dopo il 01/07/2020 | Prima del 01/07/2020 | valore normale |
Dopo il 01/07/2020 | Dopo il 01/07/2020 | Valori emissione CO2 |
Entro 31/12/2024 | Entro 31/12/2024 | Valori emissione CO2 |
Dal 01/01/2025 | Entro 31/12/2024 | Valori emissione CO2 |
Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2025 | Alimentazione |
TRACCIABILITÀ PAGAMENTO SPESE DI TRASFERTA
A decorrere dal periodo di imposta 2025, introduzione obbligo di tracciabilità del pagamento delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, noleggio con conducente) relative a trasferte o missioni sostenute o rimborsate ai lavoratori dipendenti, al fine della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile e della conseguente deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dal reddito di impresa.
Il pagamento delle spese, per la non imponibilità e la deducibilità, dovrà pertanto essere effettuato dal dipendente mediante strumenti tracciabili (es. carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari, ecc.).
In caso di pagamento in contanti, l’eventuale rimborso della spesa sostenuta dal lavoratore sarà assoggettata a prelievo contributivo e fiscale e non sarà deducibile dal reddito d’impresa.
Restano invariati i limiti di esenzione contributiva e fiscale degli importi forfettari delle indennità di trasferta ai sensi dell’art. 51 Tuir.
Il lavoratore dovrà documentare le spese sostenute ed il pagamento tracciabile delle stesse.
REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASPI
Introduce un nuovo requisito contributivo per la fruzione della NASpI, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025 qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.
In tal caso, infatti, il diritto alla Naspi matura solo se il nuovo rapporto di lavoro, interrotto involontariamente con accesso alla prestazione, è durato almeno 13 settimane.
Restano escluse da tale requisito le ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
CONGEDO PARENTALE
- Elevamento dell’indennità del congedo parentale all’80% per i primi due mesi di congedo parentale fruiti, in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento);
per i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2023;
- Estensione a tre mesi del congedo parentale retribuito nella misura dell’80% fruito, in alternativa tra i genitori, entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento);
per i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2024.
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI
Alle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore, in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere madri di due o più figli;
- Retribuzione o reddito imponibile su base annua ai fini previdenziali non superiore all’importo di € 40.000 per le lavoratrici dipendenti; per le lavoratrici autonome l’esonero è parametrato al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).
L’esonero spetta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
A decorrere dall’anno 2027, l’esonero spetterà alle lavoratrici madri di tre o più figli fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
In ogni caso resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero non trova applicazione per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano beneficiarie dell’esonero contributivo lavoratrici madri già previsto dalla Legge di bilancio 2024 Legge n. 213/2023.
Le modalità attuative, con particolare riferimento alla misura dell’esonero contributivo, alle modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa previsto (300 milioni di euro annui) dovranno essere emanate entro 30 giorni con decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
Per il triennio 2025-2027 applicazione sui premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa di imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5%.
WELFARE AZIENDALE – CANONI DI LOCAZIONE E SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI LOCATI
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui. L’esclusione dalla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Tale disposizione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell’anno precedente alla data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro, qualora situata ad una distanza superiore a 100 km dal comune di residenza.
Le somme erogate o rimborsate rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
WELFARE AZIENDALE – FRINGE BENEFIT
Per i periodi di imposta 2025-2026-2027 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi su mutuo relativo all’abitazione principale, nel limite complessivo di € 1.000 annui ovvero € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati. In tal caso, il maggior limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
PROROGA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI
Proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i due successivi, consistente in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione nella seguente misura:
- 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela.
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net