L’Inps, con messaggio n. 2584/2020, ha fornito indicazioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori dipendenti aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia/quarantena per Covid-19.
Equiparazione della quarantena alla malattia
Ai sensi dell’art. 26 d.l. 18/2020, il periodo di assenza dal lavoro trascorso dal lavoratore dipendente in quarantena deve essere trattato da un punto di vista economico come malattia, intendendo far riferimento alla quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale.
La tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, pertanto il lavoratore ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, rilasciato in modalità telematica. Laddove emesso in modalità cartacea, dovrà essere trasmesso all’Inps entro due giorni.
In caso di quarantena, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale con correlata contribuzione figurativa, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore, nonché l’eventuale integrazione retributiva a carico del datore di lavoro se prevista dal ccnl applicato.
Tali periodi non sono inoltre computati per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto ai fini della conservazione del posto.
Lavoratori con patologie di particolare gravità
Fino al 31/07/2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità anche con connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92 il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.
In caso di disabilità, la tutela è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.
In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere certificata dagli organi medico legali presso le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Il lavoratore rientrante in tale fattispecie deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante in modalità telematica, con indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, che evidenzi la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle autorità sanitarie locali.
Malattia per Covid-19
In caso di malattia conclamata da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare in modalità telematica il certificato di malattia dal proprio medico curante, rientrando tale fattispecie nella gestione della malattia comune.
Per maggiori informazioni: Area Lavoro Confartigianato