PATRONATOCAAF
Maternità obbligatoria, affidati agli esperti Confartigianato

Le madri lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dell’Inps hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (“astensione obbligatoria”).

Possono scegliere di ritardare l’assenza dal lavoro, prima della data presunta del parto, usufruendo della “flessibilità” e prolungando così a quattro o cinque mesi il periodo di congedo dopo il parto. Le lavoratrici iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, artigiane, commercianti), non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all’indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.

 

Beneficiari
  • lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
  • lavoratrici, iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non siano iscritte ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2009, l’aliquota del 25,72%;
  • lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti);
  • padri, lavoratori dipendenti, in casi particolari come il decesso o la grave malattia della madre, l’abbandono del figlio da parte della madre, l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

 

Importo

L’indennità economica pagata dall’Inps alle lavoratrici dipendenti, è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro.

Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, è pagata un’indennità pari all’80% di 1/365 del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità.

Alle lavoratrici autonome spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione convenzionale.

 

L’indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi, dall’ingresso del minore in Italia o in famiglia e senza limiti di età dello stesso. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all’estero.

Le domande di maternità devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS ed è necessario possedere il certificato di gravidanza online del ginecologo redatto durante il 7° mese di gravidanza, riportante la data presunta del parto.

 

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