LAVORO E WELFARE
Misure anti-Covid 19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole

Estensione obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 agli ultra cinquantenni

Viene introdotto l’art. 4-quater d.l. n. 44/2021 convertito nella Legge n. 76/2021 estendendo l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 agli ultra cinquantenni.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del decreto 08/01/2022 fino al 15/06/2022 l’obbligo vaccinale si applica ai:

  • cittadini italiani;
  • cittadini comunitari residenti nel territorio dello Stato;
  • cittadini stranieri di cui agli artt. 34-35 D.Lgs. n. 286/1998;

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed entro il 15/06/2022.

Tale obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, con la conseguenza che in tal caso la vaccinazione può essere omessa o differita.

 

Sanzione per inosservanza obbligo vaccinale

In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica la sanzione amministrativa di € 100 nei seguenti casi:

  • soggetti che alla data del 01/02/2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che a decorrere dal 01/02/2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
  • soggetti che a decorrere dal 01/02/2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro il termine di validità della certificazione verde Covid-19.

Tale sanzione trova applicazione anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali previsti per il personale sanitario, scolastico, forze armate.

La sanzione è comminata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro

Viene introdotto l’art. 4-quinquies d.l. n. 44/2021 convertito nella Legge n. 76/2021 che prevede a decorrere dal 15/02/2022 che i lavoratori del settore pubblico, privato e magistratura over 50 anni per i quali sussiste l’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, di avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, ovvero devono essere in possesso del super green pass.

I datori di lavoro pubblici e privati, anche tramite i soggetti delegati, sono pertanto tenuti a verificare il possesso del cd. super green pass da parte delle categorie obbligate alla vaccinazione.

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del cd. super green pass o che risultino privi di tale certificazione all’atto dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15/06/2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento.

In tal caso le imprese fino al 15/06/2022 possono adottare la procedura prevista dall’art. 9-septies comma 7 d.l. n. 52/2021 che consente al datore di lavoro dopo 5 giorni di assenza ingiustificata la possibilità di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sospensione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31/03/2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto per il lavoratore sospeso.

I lavoratori per i quali la vaccinazione viene omessa o differita per motivi di salute vengono adibiti dal datore di lavoro a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

L’accesso ai luoghi di lavoro in violazione delle prescrizioni di cui sopra comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500, fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Al datore di lavoro che omette di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale ai fini dell’accesso al luogo di lavoro è applicabile una sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000 comminata dal Prefetto.

 

Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle Università , delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e degli Istituti Tecnici Superiori

Viene introdotto il comma 1-bis all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 convertito nella Legge n. 76/2021 che estende dal 01/02/2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2 anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. 

 

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Fino al 31/03/2022 l’accesso ai seguenti servizi ed attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19:

  • dal 20/01/2022: servizi alla persona;
  • dal 20/01/2022: colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • dal 01/02/2022 ovvero dalla data di emanazione dell’apposito Dpcm: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali salvo quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Le verifiche per l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici avvenga nel rispetto delle prescrizioni sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 è stato esteso in ambito giudiziario anche ai difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, mentre non è richiesta ai testimoni e alle parti del processo.

Ai soggetti in possesso di una certificazione verde Covid-19 rilasciata dalla Repubblica di San Marino fino al 28/02/2022 non si applica l’obbligo di cd. super green pass per i lavoratori over 50 per l’accesso nei luoghi di lavoro.

 

Gestione casi positivi all’infezione da SARS-COV-2 nel sistema scolastico formativo

Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da Sars-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a)  nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione dell’infanzia: in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla sezione o gruppo classe una sospensione delle attività educative per la durata di 10 giorni;

b)  nelle scuole primarie:

  • in presenza di un caso di positività nella classe: si applica alla classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni;
  • in presenza di almeno due casi di positività nella classe: si applica alla classe la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;

c)  nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:

  • in presenza di un caso di positività nella classe: si applica alla classe l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
  • in presenza di due casi di positività nella classe: per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di  avere  effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini predetti, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;
  • in presenza di almeno tre casi di positività in classe: si applica alla classe la didattica a distanza per la durata di 10 giorni.