Si riportano di seguito le principali misure di interesse dei datori di lavoro contenute nella legge n. 133/2021 di conversione del D.L. n. 111/2021.
DURATA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Viene estesa da 48 a 72 ore la validità della durata della certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito di esito negativo di test molecolare, mentre rimane inalterata a 48 ore quella dei test antigenici rapidi.
TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI FRAGILI DEL SETTORE PRIVATO
Proroga fino al 31/12/2021 delle tutele previste a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 commi 2 – 2 bis D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020. In particolare anche nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021:
- i lavoratoridipendenti in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- nonché i lavoratoriin possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’ 3, Legge n. 104/1992,
hanno diritto ad assentarsi dal servizio e vedersi riconosciuto tale periodo di assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché del medico curante.
Tali lavoratori hanno altresì diritto a svolgere la loro prestazione lavorativa in modalità agile, anche qualora questo comporti l’adibizione a diversa mansione, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi, ovvero lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In proposito si ricorda che per i lavoratori fragili era stata prorogata con D.L. n. 105/2021 solo la possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile fino al 31/10/2021, mentre l’equiparazione al ricovero ospedaliero era scaduta al 30/06/2021.
A seguito della modifica apportata dalla presente legge di conversione, l’equiparazione al ricovero ospedaliero dell’assenza dal servizio da parte dei lavoratori fragili impossibilitati a svolgere il lavoro agile viene fatta retroagire dal 01/07/2021. Al riguardo si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’Inps.
IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L’ACCESSO AI MEZZI DI TRASPORTO
Estensione dell’applicazione della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai mezzi di trasporto anche al caso di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita di titoli di viaggio.
IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L’ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO EDUCATIVO E FORMATIVO ED ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE
Nella presente legge di conversione viene incorporato il D.L. n. 122/2021, che ha inserito l’art. 9-ter.1 e l’art. 9-ter.2 al D.L. n. 52/2021 convertito nella Legge n. 87/2021, che estende l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 a chiunque accede, rispettivamente, alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative e alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, nonché l’art. 4-bis al D.L. n. 44/2021 convertito nella Legge n. 76/2021, che ha esteso, dal 10 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice.
Tali misure non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.