Il “Collegato alla Finanziaria 2020”, ha introdotto specifici adempimenti / obblighi nell’ambito dei contratti di appalto/subappalto, caratterizzati da “prevalente utilizzo di manodopera” (c.d. “labour intensive”) “presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.
In maniera specifica è previsto l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice di effettuare il versamento delle ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Il committente ha invece la responsabilità di verificare l’avvenuto pagamento richiedendo all’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente trattenute dall’impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.
Gli obblighi sopra descritti non si applicano alle imprese appaltatrici , subappaltatrici che comunicano al committente, allegando una specifica certificazione di affidabilità fiscale (DURC fiscale) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:
Attenzione: non rilevano esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposte sui redditi, ma qualsiasi versamento effettuato tramite il mod. F24 (versamenti IVA, ritenute fiscali, ecc.);
Con il Provvedimento 06.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha:
Il certificato di affidabilità fiscale è messo a disposizione delle singole imprese a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese ed ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
Si rammenta che il certificato in esame attesta la sussistenza dei requisiti necessari per la disapplicazione dei predetti obblighi con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute.
Il certificato è a disposizione della singola impresa presso “un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa .