FISCALE
Modello durc fiscale

Il “Collegato alla Finanziaria 2020”, ha introdotto specifici adempimenti / obblighi nell’ambito dei contratti di appalto/subappalto, caratterizzati da “prevalente utilizzo di manodopera” (c.d. “labour intensive”) “presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.

In maniera specifica è previsto l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice di effettuare il versamento delle ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Il committente ha invece la responsabilità di verificare l’avvenuto pagamento richiedendo all’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente  trattenute dall’impresa appaltatrice  e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio.

Gli obblighi sopra descritti non si applicano alle imprese appaltatrici , subappaltatrici che comunicano al committente, allegando una specifica certificazione di affidabilità fiscale (DURC fiscale) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  •  essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • aver effettuato, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi / compensi, risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Attenzione: non rilevano esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposte sui redditi, ma qualsiasi versamento effettuato tramite il mod. F24 (versamenti  IVA, ritenute fiscali, ecc.);

  • non avere iscrizioni a ruolo / accertamenti esecutivi / avvisi di addebito affidati all’Agente della riscossione relativi a IRPEF / IRES/ IRAP / ritenute / contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti . Tale requisito non va considerato per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Con il Provvedimento 06.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha:

  • approvato lo schema del predetto certificato;
  • chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato è di competenza della setssa Agenzia.

Il certificato di affidabilità fiscale è messo a disposizione delle singole imprese a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese ed ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Si rammenta che il certificato in esame attesta la sussistenza dei requisiti necessari per la disapplicazione dei predetti obblighi con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute.

Il certificato è a disposizione della singola impresa  presso “un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa .