Il D.L. n.18/20 ha previsto, all’art.56, la possibilità, per le imprese, in relazione allo stato di emergenza straordinaria e di grave turbamento dell’economia, di avvalersi, previa comunicazione, in relazione alle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori, delle seguenti misure:
- divieto di revoca per aperture di credito e prestiti esistenti alla data del 29/02/20 o, se superiori, alla data di entrata in vigore del DL, degli importi accordati, sia nell’importo che nella durata a tutto il 30/09/20;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/20, della proroga dei contratti senza formalità e alle medesime condizioni di stipula;
- per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/09/20, sospensione del piano di ammortamento fino al 30/09/20 e possibilità di dilazionale il piano di restituzione senza oneri e formalità, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione della sola quota in conto capitale.
L’esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere 1), 2) e 3), è consentito previa presentazione di autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con cui l’impresa dichiara di aver subito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In attesa che venga rilasciato un modello di riferimento condiviso con il sistema bancario, riteniamo utile fornire nel frattempo un modello che potrà essere utilizzato da subito per non penalizzare le imprese che manifestano la volontà di beneficiare della sospensione.