Il D.L. n.18/20 ha previsto, all’art.56, la possibilità, per le imprese, in relazione allo stato di emergenza straordinaria e di grave turbamento dell’economia, di avvalersi, previa comunicazione, in relazione alle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori, delle seguenti misure:
L’esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere 1), 2) e 3), è consentito previa presentazione di autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con cui l’impresa dichiara di aver subito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
In attesa che venga rilasciato un modello di riferimento condiviso con il sistema bancario, riteniamo utile fornire nel frattempo un modello che potrà essere utilizzato da subito per non penalizzare le imprese che manifestano la volontà di beneficiare della sospensione.