I soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali“, ossia commercianti e prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) nonché studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) hanno l’obbligo di attivazione del POS, come previsto dal DL n. 179/2012.
Tale obbligo, escluso soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica“, è scattato dal 30.6.2014 come stabilito dal DL n. 150/2013.
Con l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR”, è stato disciplinato il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico (tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici) da parte del soggetto obbligato, la cui entrata in vigore, inizialmente fissata all’1.1.2023, è stata anticipata al 30.6.2022 dal DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”. In particolare la sanzione applicabile è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:
Recentemente, con la Determinazione 24.10.2022, n. 484555/RU, l’Agenzia delle Dogane ha riconosciuto l’esclusione dall’obbligo in esame per i tabaccai / titolari di patentino.
Con la citata Determinazione n. 484555/RU è stato stabilito che
In particolare, tale esonero è riconosciuto, come evidenziato nella citata Determinazione, posto che:
Le medesime considerazioni sopra evidenziate con riguardo al rivenditore risultano valide anche con riferimento ai titolari di patentino che effettuano la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico.
Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato
Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it
Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net