FISCALE
No POS per tabacchi, valori postali e bollati

I soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali“, ossia commercianti e prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) nonché studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) hanno l’obbligo di attivazione del POS, come previsto dal DL n. 179/2012.

Tale obbligo, escluso soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica“, è scattato dal 30.6.2014 come stabilito dal DL n. 150/2013.

Con l’art. 19-ter, DL n. 152/2021, c.d. “Decreto PNRR”, è stato disciplinato il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata accettazione del pagamento elettronico (tramite carte di debito / credito / altri strumenti elettronici) da parte del soggetto obbligato, la cui entrata in vigore, inizialmente fissata all’1.1.2023, è stata anticipata al 30.6.2022 dal DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”. In particolare la sanzione applicabile è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate:

  • € 30 (quota fissa);
  • 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).

Recentemente, con la Determinazione 24.10.2022, n. 484555/RU, l’Agenzia delle Dogane ha riconosciuto l’esclusione dall’obbligo in esame per i tabaccai / titolari di patentino.

Con la citata Determinazione n. 484555/RU è stato stabilito che

In particolare, tale esonero è riconosciuto, come evidenziato nella citata Determinazione, posto che:

  • il rivenditore, per la vendita di generi di monopolio, valori postali / bollati, percepisce un aggio (rispettivamente pari al 10% – 5% del prezzo di vendita ovvero variabile a seconda della tipologia);
  • l’aggio verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull’acquirente“, considerato che il prezzo è determinato ex lege / sulla base di specifiche Convenzioni;
  • per i suddetti prodotti le modalità di pagamento delle accise / imposta sui generi di monopolio sono in grado di assicurare adeguati controlli, con esclusione del rischio di evasione fiscale e di pregiudizievoli ricadute sulle entrate dello Stato;
  • è necessario assicurare “la funzionalità ed efficienza del servizio di vendita al dettaglio“.

Le medesime considerazioni sopra evidenziate con riguardo al rivenditore risultano valide anche con riferimento ai titolari di patentino che effettuano la vendita dei generi di monopolio ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico.

 


Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato 

Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it

Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net