
Da agosto 2025 entrano in vigore importanti novità a sostegno dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche o rare.
Le nuove disposizioni, rivolte ai dipendenti pubblici e privati, prevedono specifiche forme di congedo e permessi retribuiti, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela nei periodi di cura, esami o convalescenza.
CONGEDO (art. 1)
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, di durata non superiore a 24 mesi.
Il periodo di congedo:
- dà diritto alla conservazione del posto;
- non dà diritto alla retribuzione;
- non consente lo svolgimento di alcuna attività lavorativa;
- non dà diritto alla copertura contributiva; il lavoratore può tuttavia riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei contributi volontari;
- non viene computato nell’anzianità di servizio.
La fruizione del congedo decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo.
La certificazione della malattia che consente l’accesso al congedo è emessa dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Decorso il periodo di congedo, il lavoratore ha accesso prioritario alla modalità di LAVORO AGILE, se le caratteristiche della sua attività lavorativa lo consentono.
Il periodo di congedo è in vigore dal 09/08/2025.
PERMESSI PER VISITE – ESAMI- CURE MEDICHE (art. 2)
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa generale e contrattuale vigente, di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche o microbiologiche, cure mediche frequenti.
Ai lavoratori compete un’indennità economica nella misura e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia nonché la copertura contributiva figurativa.
Per il diritto ai permessi è necessaria la prescrizione da parte del medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura pubblica o privata accreditata.
Il diritto ai permessi per visite ed esami spetta anche ai dipendenti pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Tali tipologie di permessi sono in vigore con decorrenza 01/01/2026.

Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Claudia Traversini – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1712489
claudia.traversini@sitsrl.net





