FISCALE
Obblighi informativi erogazioni pubbliche: applicazione sanzioni rinviata al 1° gennaio 2022

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Slittano al 1° gennaio 2022 le sanzioni previste in caso di violazioni riguardanti l’obbligo informativo relativo alle sovvenzioni, sia in denaro che in natura per importi superiori ai 10.000 euro complessivi, erogate dalle pubbliche amministrazioni, alle imprese e agli enti del Terzo Settore. La novità arriva a ridosso del termine per l’adempimento:  dal tenore letterale della norma sembra che fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi entro il prossimo 30 giugno. Ci sarà tempo fino a tutto il 2021 per poter procedere alle comunicazioni relative al 2020.

L’art. 1, commi da 125 a 129 della l. n. 124/2017, prevede per tutti coloro che per qualsiasi ragione non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (comprese le ditte individuali e le società di persone) la pubblicazione dovrà avvenire invece sui siti internet delle imprese, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. I dati da pubblicare sono gli importi e le informazioni relativi alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, sia in denaro che in natura.

In caso di aiuti di Stato e de minimis rientranti nell’obbligo, l’informativa va sempre fornita ma semplicemente dando conto dell’esistenza in quanto gli altri elementi informativi sono soddisfatti dalla registrazione nel registro degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dall’art. 52 l. n. 234/2012.