LAVORO E WELFAREFISCALE E TRIBUTARIO
Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

La legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a decorrere dal 21/12/2021 un nuovo obbligo di comunicazione relativo all’impiego di lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastare e monitorare forme elusive.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e si riferisce ai lavoratori inquadrabili nella prestazione di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 c.c. consistente nell’obbligo di compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

ESCLUSI:

  • Rapporti di lavoro subordinato;
  • Collaborazioni coordinate e continuative;
  • Prestazioni di lavoro occasionali di cui all’art. 54-bis D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017;
  • Professioni intellettuali ed attività di lavoro autonomo esercitate in modo abituale;
  • Rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.

 

TERMINI DI COMUNICAZIONE

L’obbligo di comunicazione preventiva riguarda:

  • i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della normativa 21/12/2021;
  • i rapporti avviati prima dell’entrata in vigore della normativa ed ancora in corso alla data di emanazione della nota ministeriale 11/01/2022.

 

Rapporto di lavoro autonomo occasionale Termine di comunicazione
In essere alla data del 11/01/2022 Entro il 18/01/2022
Iniziato dopo il 21/12/2021 e cessati alla data del 11/01/2022 Entro il 18/01/2022
Iniziati dopo il 11/01/2022 Prima dell’inizio della prestazione

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione preventiva deve essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio in base al luogo di svolgimento della prestazione secondo le seguenti modalità:

  • SMS;
  • Posta elettronica.

Nelle more dell’implementazione delle procedure, la comunicazione può essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica della sede dell’Ispettorato competente per territorio. Trattandosi di indirizzi di posta elettronica ordinaria, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di copia della comunicazione.

 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione inserita anche direttamente nel corpo della mail, senza alcun allegato, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

  • DATI DEL COMMITTENTE
  • DATI DEL PRESTATORE
  • LUOGO DELLA PRESTAZIONE
  • SINTETICA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
  • DATA INIZIO PRESTAZIONE E PRESUMIBILE ARCO TEMPORALE ENTRO CUI L’OPERA O IL SERVIZIO POTRA’ CONSIDERARSI COMPIUTA; nel caso in cui la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • AMMONTARE DEL COMPENSO.

 

ANNULLAMENTO/MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE

E’ possibile annullare la comunicazione trasmessa o modificare i dati indicati in qualsiasi momento antecedente all’inizio della prestazione.
Eventuali errori che non compromettono la possibilità di individuazione delle parti, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono tradursi in un’omissione della comunicazione.

 

SANZIONI

In caso di omessa/infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo.
Le sanzioni possono essere più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

 

 

Clicca qui per scaricare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica degli Ispettorati territoriali.

Clicca qui per scaricare il fac-simile della comunicazione preventiva.