La legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a decorrere dal 21/12/2021 un nuovo obbligo di comunicazione relativo all’impiego di lavoratori autonomi occasionali, al fine di contrastare e monitorare forme elusive.
Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e si riferisce ai lavoratori inquadrabili nella prestazione di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 c.c. consistente nell’obbligo di compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
ESCLUSI:
L’obbligo di comunicazione preventiva riguarda:
Rapporto di lavoro autonomo occasionale | Termine di comunicazione |
In essere alla data del 11/01/2022 | Entro il 18/01/2022 |
Iniziato dopo il 21/12/2021 e cessati alla data del 11/01/2022 | Entro il 18/01/2022 |
Iniziati dopo il 11/01/2022 | Prima dell’inizio della prestazione |
La comunicazione preventiva deve essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio in base al luogo di svolgimento della prestazione secondo le seguenti modalità:
Nelle more dell’implementazione delle procedure, la comunicazione può essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica della sede dell’Ispettorato competente per territorio. Trattandosi di indirizzi di posta elettronica ordinaria, il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di copia della comunicazione.
La comunicazione inserita anche direttamente nel corpo della mail, senza alcun allegato, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
E’ possibile annullare la comunicazione trasmessa o modificare i dati indicati in qualsiasi momento antecedente all’inizio della prestazione.
Eventuali errori che non compromettono la possibilità di individuazione delle parti, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono tradursi in un’omissione della comunicazione.
In caso di omessa/infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo.
Le sanzioni possono essere più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Clicca qui per scaricare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica degli Ispettorati territoriali.
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