Le imprese costituite in forma individuale e collettiva già iscritte al registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 1° ottobre 2020.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
L’articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, dispone in merito all’obbligo di comunicazione (differenziato), per imprese e professionisti, del proprio “domicilio digitale”, apportando modifiche all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Per “domicilio digitale” si intende “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
Non è dovuta nessuna comunicazione da parte dei soggetti che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido/ attivo.
Il comma 6-bis del citato art. 16 dispone che il Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630, C.c. sospende la domanda (in precedenza la sospensione era prevista per un termine di 3 mesi) fino ad integrazione della stessa con il domicilio digitale.
Per le imprese diverse da quelle di nuova costituzione:
- che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale entro il predetto termine (1.10.2020);
oppure
- il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese;
è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630, C.c. in misura raddoppiata, ossia da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.064 (se la comunicazione è effettuata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a € 412).
Contestualmente all’erogazione della sanzione viene assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale valido solo per il ricevimento delle comunicazioni / notifiche.
Come disposto dal nuovo comma 6-ter del citato art. 16, in caso di un domicilio digitale inattivo, il Registro delle Imprese chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni, decorsi i quali procede alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia la predetta procedura sanzionatoria.
Le disposizioni introdotte per le imprese individuali sono analoghe a quelle per le imprese costituite in forma societaria. In particolare, è previsto che:
- in caso di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese priva dell’indicazione del domicilio digitale, opera la sospensione della domanda fino ad integrazione della stessa con il domicilio digitale;
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già comunicato al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale devono farlo entro l’1.10.2020;
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il predetto termine, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese, sono assoggettate alla sanzione di cui all’art. 2194, C.c. in misura triplicata, ossia da un minimo di € 30 ad un massimo di € 1.548 (se la comunicazione è effettuata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a € 60), previa diffida a regolarizzare l’iscrizione entro 30 giorni da parte del Registro delle Imprese;
- il Registro delle Imprese che rileva un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni, decorsi i quali, procede alla cancellazione dell’indirizzo.
Contestualmente all’irrogazione della sanzione viene assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore, valido solamente per il ricevimento delle comunicazioni / notifiche.
Mentre alle imprese è concesso fino al 1° ottobre 2020 di comunicare il domicilio digitale, per i professionisti (tutti gli iscritti agli Ordini degli avvocati, commercialisti, notai e consulenti del lavoro, ecc.) non viene invece previsto alcun termine entro cui provvedere. Ma solo sanzioni disciplinari.
I professionisti vengono, infatti, sollecitati a comunicare al proprio Ordine il proprio domicilio digitale, salvo incorrere, in caso di inadempienza, nelle sanzioni che vanno dalla diffida alla sospensione dall’Albo.
Con la sostituzione del comma 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, si prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio Ordine di appartenenza.