L’Inps, con circolare n. 45/2021, ha modificato le istruzioni, precedentemente fornite con messaggio n. 3114/2018, relativamente al riproporzionamento permessi legge n. 104/92 in caso di lavoro a part-time verticale o misto, recependo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di prestazione di lavoro part-time superiore al 50% di quello ordinario deve essere riconosciuto il diritto all’integrale fruizione dei permessi retribuiti.
Si riportano di seguito le modalità di riproporzionamento per le diverse fattispecie di part-time.
PERMESSI A GIORNI
a) LAVORO A PART-TIME ORIZZONTALE
In caso di part-time orizzontale che prevede una prestazione lavorativa tutti i giorni non è previsto il riproporzionamento dei permessi; ai lavoratori spettano 3 giorni mensili retribuiti anche nel caso in cui l’orario non sia uniformemente distribuito nei diversi giorni della settimana.
Tale indicazione, già contenuta nel messaggio INPS n. 3114/2018, viene confermata dall’Istituto.
b) LAVORO A PART-TIME VERTICALE E MISTO CON PERCENTUALE SUPERIORE AL 50%
In caso di rapporto part-time verticale o misto con percentuale superiore al 50%, non è previsto il riproporzionamento dei permessi, spettano pertanto i 3 giorni mensili.
c) LAVORO A PART-TIME VERTICALE E MISTO CON PERCENTUALE PART-TIME FINO AL 50%
In caso di rapporto part-time verticale o misto con percentuale fino al 50%, con svolgimento di attività lavorativa limitata ad alcuni giorni lavorativi del mese, è necessario riproporzionare i 3 giorni mensili, pertanto il numero di giorni spettanti viene determinato secondo il criterio del riproporzionamento in base alla seguente formula:
Il risultato numerico deve essere arrotondato all’unità inferiore in caso di frazione fino a 0,50 o a quella superiore in caso di frazione superiore.
Il riproporzionamento non deve essere effettuato nei mesi in cui il rapporto a part-time prevede lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
PERMESSI A ORE – CRITERIO DI RIPROPORZIONAMENTO
Qualora i permessi vengano fruiti a ore, per il calcolo delle ore di permesso spettanti si devono utilizzare le seguenti formule di riproporzionamento, a seconda della tipologia di part-time.
a) LAVORO A PART-TIME ORIZZONTALE – VERTICALE – MISTO CON PERCENTUALE PART-TIME SUPERIORE AL 50%
Per determinare le ore mensili fruibili viene ribadito il criterio di riproporzionamento orario dei giorni di permesso secondo la seguente formula, già prevista dal messaggio Inps n. 16866/2007:
b) LAVORO A PART-TIME ORIZZONTALE – VERTICALE – MISTO CON PERCENTUALE PART-TIME FINO AL 50%
Per determinare le ore mensili fruibili viene ribadito il criterio di riproporzionamento orario dei giorni di permesso secondo la seguente formula, già fornita con messaggio Inps n. 3114/2018: