L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 1074/2022, ha fornito chiarimenti in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio.
Si ricorda infatti che il permesso di soggiorno per motivi di studio consente l’esercizio dell’attività lavorativa per un orario non superiore a 20 ore settimanali, fermo restando il limite annuale di 1040 ore.
L’Ispettorato, partendo dal presupposto che, pur riconducendo la ratio della norma alla facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, l’attività didattica e formativa (motivo dell’ingresso e della permanenza nel territorio italiano) resta prevalente rispetto a quella lavorativa, ha fornito un’interpretazione restrittiva, chiarendo che lo svolgimento dell’attività lavorativa è consentito soltanto entro i limiti suddetti, con la conseguenza che contratti che prevedono un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1040 ore (ad esempio perché limitati ad un periodo di tempo), sono da ritenere non conformi alla norma e qualora il titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai predetti limiti è tenuto a chiedere, prima della scadenza la conversione del permesso per motivi di studio in permesso per motivi di lavoro.
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
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