Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 settembre 2020

Con il DPCM 07/09/2020 con decorrenza 08/09/2020 vengono prorogate fino al 07/10/2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali valevoli su tutto il territorio nazionale contenute nel precedente DPCM 07/08/2020, salvo le seguenti modifiche:

  • relativamente ai servizi educativi e alle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando la ripresa delle attività secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio e al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative contenute nell’apposito protocollo di sicurezza;
  • nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida contenute nelle linee guida e nell’apposito protocollo di sicurezza;
  • riguardo alle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, che dispone il divieto per gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E allegato 20, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che abbiano transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco E nei 14 giorni precedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F allegato 20, salvo che ricorrano uno o più motivi tra quelli elencati (quali esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza, ingresso di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, ecc.), è stata aggiunta la possibilità di ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una delle seguenti persone anche non conviventi con cui vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva: cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
  • riguardo alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero, tra le ipotesi a cui non si applicano tali disposizioni sono stati anche inseriti i casi di ingresso per ragioni indifferibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nonché il personale della Polizia di Stato;
  • sono sostituiti i protocolli di sicurezza relativi al trasporto pubblico (allegato 15), al trasporto scolastico (allegato 16) e agli spostamenti da e per l’estero (protocollo 20);
  • sono aggiunti i protocolli di sicurezza relativi alle istituzioni scolastiche (allegato 21) e alle Università (allegato 22).

 

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