CORONAVIRUSLAVORO
Proroga stato emergenza Covid-19: conseguenze su misure di interesse per datori di lavoro

Delibera Consiglio dei Ministri 29/07/2020 – Decreto Legge n. 83/2020

Il Consiglio dei Ministri, considerato l’attuale contesto di rischio sanitario, con delibera del 29/07/2020, ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15/10/2020.

Con Decreto Legge n. 83/2020 ha inoltre elencato le disposizioni contenute nei decreti legge emanati durante l’emergenza coronavirus che, avendo una validità legata alla permanenza dello stato di emergenza, continueranno a trovare applicazione fino al 15/10/2020 o fino a diversa data espressamente indicata; pertanto, le norme non espressamente elencate dal decreto correlate alla cessazione dello stato di emergenza trovano applicazione fino al 31/07/2020.

Si riportano di seguito le conseguenze della proroga dello stato di emergenza sulle misure di interesse dei datori di lavoro emanate durante l’emergenza coronavirus e la durata della loro validità:

NORMA CONTENUTO VALIDITA’
Art. 15 c. 1

d.l. 18/2020

convertito nella legge n. 27/2020

E’ consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. Fino al 15/10/2020
Art. 16 c. 1-2

d.l. 18/2020

convertito nella legge n. 27/2020

Le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Fino al 15/10/2020
Art. 39

d.l. 18/2020

convertito nella legge n. 27/2020

I lavoratori dipendenti disabili ai sensi della legge n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ai sensi della legge n. 104/92, nonché i lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile se compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Fino al 15/10/2020
Art. 90 c. 1 primo periodo – 3

d.l. n. 34/2020

convertito nella legge n. 77/2020

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Continua a trovare applicazione la procedura telematica semplificata.

Fino al 14/09/2020

(data attualmente fissata per la riapertura delle attività scolastiche)

Art. 90 c. 1 secondo periodo – 3

d.l. n. 34/2020

convertito nella legge n. 77/2020

I lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Continua a trovare applicazione la procedura telematica semplificata.

Fino al 15/10/2020
Art. 90 c. 4

d.l. n. 34/2020

convertito nella legge n. 77/2020

La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali utilizzando la procedura telematica semplificata. Fino al 15/10/2020

In attesa dell’emanazione di un eventuale ulteriore dpcm, continuano a trovare applicazione le misure restrittive contenute nel dpcm 14/07/2020 fino al 10/08/2020.