Aggiornamento protocollo delle misure anti-covid negli ambienti di lavoro e precisazioni ministeriali sulla riammissione al lavoro dopo assenza per malattia covid
In data 6 aprile 2021 è stato aggiornato il protocollo condiviso contenente misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Il protocollo, oltre a confermare il principio secondo il quale il virus Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, apporta modifiche relativamente al rientro in azienda del lavoratore a seguito di malattia Covid-19, tema sul quale il Ministero della Salute ha fornito indicazioni operative, di cui si riporta di seguito una sintesi:
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Al fine di valutare eventuali situazioni di riduzione della capacità polmonare, con conseguente eventuale rischiosità per l’adibizione alle mansioni precedenti alla malattia, il rientro è subordinato al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- Avvenuta negativizzazione;
- Idoneità alla mansione, valutata tramite visita medica ex art. 41, comma 2, lettera e-ter del decreto 81/2008 e sei – Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro, effettuata dal medico competente a prescindere dalla durata del ricovero /o dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoratori positivi con sintomi (senza ricovero)
Il lavoratore può rientrare solo a condizione che siano trascorsi 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e con esito negativo di tampone molecolare, effettuato dopo almeno 3 giorni senza sintomi (ageusia ed anosmia non sono considerati, anche se ancora presenti). La certificazione di avvenuta negativizzazione deve essere prodotta, anche in via telematica, dal lavoratore al datore di lavoro.
Lavoratori positivi senza sintomi
Il lavoratore può rientrare soltanto dopo 10 giorni di assenza di sintomi ed esito negativo di tampone molecolare, al termine dell’isolamento. La certificazione di avvenuta negativizzazione deve essere prodotta, anche in via telematica, dal lavoratore al datore di lavoro.
I lavoratori negativizzati nei suddetti casi 2 e 3 anche se conviventi con soggetti ancora positivi alla data dell’avvenuta esecuzione del tampone negativo possono essere reintegrati al lavoro senza alcuna ulteriore formalità od obbligo.
Lavoratori positivi a lungo termine
Sebbene le evidenze scientifiche attuali attestino che nei positivi di lungo termine, per i quali non vi siano sintomi da almeno 7 giorni, ma perduri uno stato di positività al virus da almeno 21 giorni, non vi siano rischi rilevabili di poter trasmettere il virus a terzi, con conseguente interruzione dell’isolamento, il Protocollo del 6 aprile 2021, per un principio di maggiore precauzione della salute dei lavoratori nonché per esigenze di maggiore tutela giuridica del datore di lavoro, stabilisce che il rientro al lavoro può avvenire solo ed esclusivamente a seguito di attestazione di tampone molecolare od antigenico negativo effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
In questo caso, si hanno due ipotesi alternative fra di loro:
- Se il lavoratore può essere adibito alla modalità di lavoro agile, egli/ella potrà comunque riprendere le attività lavorative, nell’attesa della negativizzazione;
- Se il lavoratore non può essere adibito alla modalità di lavoro agile, egli/ella sarà coperto/a da certificazione di malattia del proprio medico curante sino ad avvenuta negativizzazione.
Lavoratore asintomatico a seguito d’un contatto stretto con soggetto positivo
Il lavoratore asintomatico contatto stretto di un caso positivo è collocato di norma in malattia, salvo che possa essere collocato in modalità di lavoro agile, e potrà rientrare al lavoro solo dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’avvenuto contatto e l’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo, da trasmettere, anche in via telematica, al datore di lavoro.
CASO | ISOLAMENTO E RIENTRO AL LAVORO |
POSITIVI ASINTOMATICI | 10 GIORNI +
TAMPONE NEGATIVO |
POSITIVI SINTOMATICI | 10 GIORNI +
3 GIORNI SENZA SINTOMI + TAMPONE NEGATIVO |
POSTIVI ASINTOMATICI DI LUNGO TERMINE | 21 GIORNI +
7 GIORNI SENZA SINTOMI + TAMPONE NEGATIVO |
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI | 10 GIORNI +
TAMPONE NEGATIVO |
I nostri esperti a tua disposizione:
Area Lavoro Confartigianato – Ambiente e sicurezza Confartigianato