L’Inps, con messaggio n. 3653/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla tutela previdenziale spettante ai lavoratori dipendenti del settore privato in caso di malattia, quarantena e sorveglianza precauzionale per Covid-19.
Si ricorda che l’art. 26 commi 1-2-6 D.L. n. 18/2020 disciplina al riguardo le seguenti fattispecie:
Equiparando, ai fini del trattamento economico, la quarantena alla malattia e la sorveglianza precauzionale per lavoratori fragili al ricovero ospedaliero.
Tuttavia, al riguardo, l’Inps, partendo dal presupposto che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per lavoratori fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, presupposto invece richiesto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, bensì situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso comunque tutelare, ha fornito i seguenti chiarimenti:
Non è possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera in caso, rispettivamente di quarantena o sorveglianza precauzionale per lavoratori fragili, se il lavoratore può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità agile presso il proprio domicilio; pertanto, in tal caso non si applica il trattamento economico della malattia in quanto non avviene alcuna sospensione dell’attività lavorativa.
Comportando una temporanea incapacità al lavoro, determina il diritto al conseguente trattamento economico di malattia.
In tutti i casi di quarantena per effetto di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative locali che dispongono il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio ai fini del contenimento del contagio, che di fatto impediscono ai soggetti di svolgere l’attività lavorativa, non è possibile il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in quanto la quarantena presuppone un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Pertanto, in tali casi, è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Nel caso in cui lavoratori italiani che, recatasi all’estero, siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte dell’autorità del Paese straniero, l’accesso alla tutela previdenziale di malattia spetta solo laddove la quarantena sia disposta con un provvedimento delle autorità sanitarie italiane.
In caso di concomitanza tra le prestazioni da quarantena o sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili ed i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID – 19 (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario), si applica il principio generale secondo il quale la fruizione di un ammortizzatore sociale comporta il venir meno del riconoscimento della specifica tutela prevista per la malattia.