
BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE
Il bilancio delle micro-imprese è regolato dall’art. 2435-ter del Codice civile.
Le micro-imprese possono evitare la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione, a condizione che alcune informazioni siano riportate in calce allo stato patrimoniale.
Sono esonerate anche dal redigere il rendiconto finanziario.
Il D.Lgs. n. 125/2024, l’art. 16, comma 1, lett. b) ha modificato i limiti dimensionali per definirli una società come micro-impresa:
- totale attivo dello stato patrimoniale: il nuovo limite è di € 220.000, rispetto ai precedenti € 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: il nuovo limite è di € 440.000, rispetto ai precedenti € 350.000;
- numero medio di dipendenti occupati: rimane invariato a 5 unità.
Come in precedenza la società deve rispettare due di questi tre limiti per due esercizi consecutivi per continuare a beneficiare della redazione del bilancio in forma semplificata.
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Il bilancio in forma abbreviata è una modalità semplificata di redazione dei conti, che prevede schemi ridotti e un minor dettaglio informativo rispetto a quelli standard.
Con le modifiche introdotte dall’art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 125/2024, i limiti dimensionali sono stati aumentati come segue:
- totale attivo dello stato patrimoniale: Il limite è stato innalzato da € 4.400.000 a € 5.500.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: Il limite è passato da € 8.800.000 a € 11.000.000;
- numero medio di dipendenti occupati: Il limite rimane invariato a 50 unità.
Anche in questo caso per essere ammissibile alla redazione del bilancio abbreviato, una società non deve superare due dei tre limiti sopra indicati per due esercizi consecutivi.
BILANCIO CONSOLIDATO
Il bilancio consolidato è obbligatorio per le imprese che controllano altre società e che superano determinati limiti dimensionali.
Il bilancio consolidato offre una visione unitaria delle attività e delle passività dell’intero gruppo di imprese.
Sono stati innalzati i limiti dimensionali che esonerano dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato per le imprese controllanti che, unitamente alle controllate, non superano due dei seguenti parametri per due esercizi consecutivi:
- totale attivo dello stato patrimoniale: il nuovo limite è di € 25.000.000, rispetto ai precedenti €20.000.000;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: il limite è stato portato da € 40.000.000 a € 50.000.000;
- numero medio di dipendenti occupati: rimane invariato a 250 unità.
Questo significa che le imprese che controllano altre società, ma non superano i nuovi limiti sopra elencati, non saranno obbligate a redigere il bilancio consolidato.
DECORRENZA DELLE NUOVE SOGLIE
Il D.Lgs. n. 125/2024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e non contiene indicazioni specifiche sulla decorrenza dei nuovi limiti dimensionali; tuttavia, il decreto recepisce la Direttiva UE n. 2775/2023, la quale stabilisce che gli Stati membri devono conformarsi alle nuove disposizioni entro il 24 dicembre 2024. Le nuove soglie, dovrebbero applicarsi agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2024.
Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato
Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it
Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net