Dal 30 dicembre 2024, in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, entrerà a pieno regime il nuovo Regolamento UE 2023/1115 contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR), abrogando definitivamente il Regolamento Legno (EU Timber Regulation del 2010).
Il nuovo Regolamento introdurrà nuovi adempimenti per chi importa, rende disponibili sul mercato ed esporta prodotti derivati da legno.
La finalità della disposizione normativa è volta a fronteggiare il cambiamento climatico, tutelare la biodiversità, salvaguardare le foreste e favorire la sostenibilità ambientale della filiera legno.
SCOPO DEL REGOLAMENTO
EUDR vieterà l’immissione nel mercato comunitario e l’esportazione dall’UE di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 oppure che risultano illegali in quanto non conformi alla legislazione vigente nei Paesi di produzione delle materie prime.
Il regolamento riguarda due categorie di imprese:
- Gli operatori che immettono per primi sul mercato o che esportano merci regolamentate e che devono svolgere la dovuta diligenza per accertare che tali prodotti siano legali e contraddistinti da un rischio di deforestazione o di degrado forestale nullo o trascurabile;
- I commercianti che comprano o mettono a disposizione prodotti già immessi sul mercato UE e che in base alle proprie dimensioni aziendali, possono essere obbligati (grandi aziende) o esonerati (micro, piccole e medie imprese – PMI) dall’effettuare la dovuta diligenza.
Ai sensi dell’EUDR, i commercianti caratterizzati da dimensioni maggiori di quelle delle medie imprese sono, a tutti gli effetti, omologati agli operatori di cui condividono totalmente gli obblighi, inclusi quelli inerenti alla dovuta diligenza. Tale condizione riguarda le imprese con più di 250 occupati e fatturato o bilancio annuo totale rispettivamente superiori a 50 o 43 milioni di euro.
L’attuazione del nuovo regolamento comporterà la contestuale abrogazione del Regolamento Legno (Timber Regulation – Reg. UE 995/2010) che attualmente disciplina la legalità di legno e derivati immessi nel mercato UE e che, transitoriamente, continuerà a regolamentare per un triennio le merci prodotte prima della data d’attuazione dell’EUDR.
Il nuovo regolamento, comprende anche alcuni prodotti a base di legno attualmente non contemplati dalla Timber Regulation tra i quali sedie ed articoli per la cucina.
Per le piccole e microimprese che non rientrano nel campo d’applicazione dell’attuale Timber Regulation, il regolamento EUDR prevede un tempo di adeguamento di ulteriori 6 mesi rispetto ai 18 previsti per tutte le altre.
DOVUTA DILIGENZA E RELATIVA DICHIARAZIONE
L’EUDR, come l’attuale Timber Regulation, si basa sulla dovuta diligenza obbligatoria e preventiva che è tenuto ad eseguire chi immette nel mercato UE, od esporta da esso, prodotti regolamentati.
La dovuta diligenza si articola nelle seguenti tre fasi:
- Raccolta delle informazioni riguardanti il prodotto (di cui approvvigionarsi, da rivendere o da esportare), la geolocalizzazione degli appezzamenti in cui è stata prodotta la materia prima che lo costituisce, le norme vigenti nell’area di produzione e la mancata insorgenza di deforestazione o degrado forestale a partire dal 1° gennaio 2021;
- Valutazione del rischio basata sulla complessità della catena d’approvvigionamento, sulle caratteristiche del Paese e della regione d’origine del prodotto, della presenza in loco di popolazioni indigene e dell’eventuale esistenza di rivendicazioni territoriali o di altre possibili controversie sociali inerenti al rispetto dei diritti umani;
- Attenuazione dell’eventuale rischio non trascurabile mediante documentazione supplementare, indagini ad hoc ed audit indipendenti di parte terza.
L’azienda dovrà notificare alla preposta autorità competente nazionale:
- i propri estremi identificativi;
- le caratteristiche delle merci che intende immettere sul mercato, rivendere o esportare;
- le relative quantità;
- le coordinate (latitudine e longitudine) che consentono la già citata geolocalizzazione.
Dette informazioni faranno parte di una specifica dichiarazione di dovuta diligenza attestante anche la trascurabilità o l’assenza del rischio di non conformità del prodotto già valutato dall’operatore in base alle azioni suelencate.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata all’autorità competente tramite l’interfaccia elettronica che la Commissione europea predisporrà sulla base dell’ambiente dello sportello unico doganale.
L’autorità competente per l’attuazione della Timber Regulation nel nostro Paese è attualmente rappresentata dal MASAF che si avvale dei Carabinieri Forestali per l’effettuazione degli specifici controlli.
In ogni caso, a fini EUDR, il Governo italiano dovrà individuare, con uno strumento legislativo adeguato e di conseguenza comunicare alla Commissione europea, la nuova autorità competente.
Ogni azienda potrà affidare il compito di presentare la propria dichiarazione di dovuta diligenza ad un mandatario di fiducia, fermo restando che la responsabilità della conformità del prodotto e della veridicità di quanto dichiarato resta a totale carico della stessa azienda, come ovviamente le sanzioni derivanti da eventuali non conformità.
ALTRI OBBLIGHI DELLE AZIENDE
L’operatore è tenuto a:
- definire e aggiornare un sistema di dovuta diligenza, ossia l’insieme di procedure e misure che consentono di garantire la conformità dei prodotti che immette sul mercato, rivende o esporta;
- conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza e, su richiesta metterla a disposizione dell’autorità competente.
- riesaminare almeno una volta l’anno il sistema di dovuta diligenza e conservare traccia di tali aggiornamenti per almeno cinque anni;
- essere in grado di dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure d’attenuazione del rischio;
- comunicare, alle aziende a cui forniscono prodotti regolamentati, le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza (che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile), nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
- (se l’azienda eccede la dimensione delle PMI), elaborare ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza e darne la più ampia diffusione possibile, anche sul web.
Tale operatore dovrà anche nominare un responsabile di livello dirigenziale della conformità EUDR, nonché attivare una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli di conformità e delle procedure interne di dovuta diligenza.
Il commerciante non equiparato ad operatore (ossia caratterizzato da una dimensione aziendale pari o inferiore a quella delle PMI) è autorizzato a mettere a disposizione sul mercato prodotti EUDR soltanto se in possesso di nome, ragione sociale e indirizzi (postale, di e-mail ed eventualmente, web) dei propri fornitori e degli estremi delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate ai prodotti commercializzati.
Inoltre, è tenuto a conservare per almeno 5 anni le suddette informazioni che, a richiesta, dovrà comunicare all’autorità competente, unitamente ai dati analoghi ai quelli citati, ma relativi ai soggetti commerciali a cui egli stesso ha venduto eventuali prodotti.
DEFINIZIONI RILEVANTI
I prodotti a “deforestazione zero” sono quelli che non contengono materie prime prodotte su terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020.
In particolare, prodotti a base di legno “a deforestazione zero” sono quelli che non contengono (o non derivano da) materiale raccolto (alberi tagliati) causando degrado forestale dopo la suddetta data.
AUTORITÀ COMPETENTE
L’Autorità competente verrà designata con legge nazionale e si occuperà dell’attuazione del regolamento nel proprio Stato membro dell’UE e dell’applicazione del regime sanzionatorio che il Paese vorrà stabilire, coerentemente con le indicazioni generali recate dall’EUDR.
L’autorità competente ogni anno controllerà una percentuale prestabilita di operatori e commercianti, seguendo un approccio basato sul rischio. Se del caso, disporrà la confisca di prodotti già importati o immessi sul mercato comunitario ed in maniera preventiva: l’immissione, l’importazione o l’esportazione di quelli potenzialmente non regolari.
L’autorità competente, con l’Agenzia delle Dogane, potrà non autorizzare lo sdoganamento di merci ritenute sospette o non conformi.
CONTROLLI E SANZIONI
Il regolamento prevede che le importazioni da aree ad alto rischio di deforestazione e degrado forestale saranno sottoposte a controlli più intensi e pertanto, la Commissione europea, con propria legislazione secondaria, raggrupperà tutti i Paesi del mondo in tre fasce di rischio (alto, standard, basso) in modo da orientare i controlli degli Stati membri e consentire alle aziende di condurre una dovuta diligenza semplificata in presenza di condizioni di rischio particolarmente favorevoli.
L’EUDR prevede che ogni anno, le autorità competenti controllino almeno il 9% degli operatori che importano da Paesi ad alto rischio e la stessa percentuale del quantitativo di ciascun prodotto regolamentato da essi proveniente. Per i Paesi a rischio standard, la quota di tali controlli scende al 3% e per quelli a basso rischio all’1%.
Le sanzioni verranno dettagliate dai singoli Stati membri, ma il regolamento prestabilisce che l’importo massimo comminabile non debba essere inferiore al 4% del fatturato che l’azienda non conforme ha realizzato nel precedente anno finanziario. Ciò non esclude l’eventuale confisca delle merci irregolari e l’addebitamento delle spese sostenute dall’autorità competente che ha effettuato il controllo.
In proposito, si ricorda che l’Italia punisce la trasgressione della Timber Regulation attualmente vigente con sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un milione di euro e penali fino ad un anno di arresto.
FLEGT, CITES E CERTIFICAZIONI DI PARTE TERZA
A differenza dell’attuale Timber Regulation, l’EUDR non considererà conformi a priori legno e derivati scortati da licenza FLEGT (al momento unicamente provenienti dall’Indonesia). Questi, pur essendo considerati legali, non saranno esonerati dall’obbligo di dovuta diligenza al fine di verificarne l’effettiva estraneità da fenomeni di deforestazione o di degrado forestale intercorsi nelle aree di produzione della materia prima. Per ragioni analoghe, anche le merci regolamentate dalla CITES non verranno esonerate dagli obblighi EUDR.
Di conseguenza FLEGT E CITES non esonereranno da obblighi EUDR.
Per quanto riguarda i sistemi di verifica di parte terza (come gli schemi FSC o PEFC di certificazione forestale), l’EUDR ne riconosce l’utilità in termini di buone pratiche per la valutazione del rischio, puntualizzando che “non dovrebbero sostituire la responsabilità dell’operatore riguardo alla dovuta diligenza”.
RIEPILOGO NOVITÀ
Si ritiene utile evidenziare che tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono, mettono a disposizione sul mercato comunitario o esportano dall’Unione materie prime e prodotti regolamentati dall’EUDR, sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni di tale Regolamento. Tra questi rientrano a pieno titolo i componenti della filiera foresta-legno italiana (imprese boschive, segherie, proprietari forestali, pioppicoltori, ecc.) che rivestono i già descritti ruoli di Operatore e Commerciante.
Al pari di chi importa da Paesi extra UE, questi soggetti saranno pertanto tenuti ad effettuare la due diligence ed a presentare, all’autorità competente, la relativa dichiarazione di conformità dei prodotti che si accingono ad immettere sul mercato, anche se unicamente destinati alla vendita sul territorio nazionale.
Si precisa che nei tre anni successivi all’iniziale data d’attuazione dell’EUDR le merci già presenti nell’allegato al regolamento UE 995/2010 e prodotte prima della suddetta data, continueranno ad essere disciplinate dalla Timber Regulation.
Il nuovo regolamento UE contro la deforestazione ed il degrado forestale appare particolarmente complesso ed articolato. Sicuramente le successive integrazioni già previste in forma di atti delegati della Commissione europea contribuiranno nel tempo a facilitarne la comprensione ed a chiarire alcuni aspetti piuttosto criptici e gravosi. Altrettanto utili saranno le linee guida che la Commissione ha già in animo di elaborare e mettere a disposizione degli operatori commerciali e delle autorità competenti nazionali.
Il Regolamento richiederà a tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, una corposa fase di studio preventivo all’attuazione. È comunque assodato che il ruolo più gravoso è quello assegnato, come già nel caso della Timber Regulation, alle imprese che dovranno investire tempo e risorse per raggiungere la richiesta conformità normativa.
Confartigianato Legno Arredo predisporrà strumenti ed iniziative per facilitare le imprese nella conoscenza della nuova normativa e gestione degli adempimenti collegati.