FISCALE
Regole per sanare gli avvisi bonari per partite Iva con perdite oltre il 30%

avviso bonario partite iva

Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) all’art. 5, commi da 1 a 9 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Nello specifico la norma recita che: “In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le modalità stabiliti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600, 4 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018”.

Si desume che possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’art. 157 del D.L. n. 34 del 2020 per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni di irregolarità elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, questa misura è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e che a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente.

Per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA si considera, al posto del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.

In merito all’ambito oggettivo, sono considerate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Il nuovo provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria ha individuato le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.

Nello specifico il nuovo provvedimento prevede che se sono rispettati i requisiti la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ad esclusione di sanzioni e somme aggiuntive secondo le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 2 (pagamento in unica soluzione) e 3-bis (pagamento rateale) del D.lgs. n. 462/1997, per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

Quindi in caso di pagamento in unica soluzione, tale versamento deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; nel caso di pagamento rateale, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento richiede il rispetto dei limiti delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C 1863 final) che quindi vada attestato da parte dei contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021.