
L’art. 15, D.L. n. 179/2012, dispone l’obbligo per coloro i quali effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito, credito o altri strumenti elettronici.
Sono obbligati ad accettare i pagamenti elettronici:
- commercianti;
- prestatori di servizi;
- studi professionali.
Il Decreto MISE 24 gennaio 2014, di concerto con il MEF, stabilisce l’esclusione dell’obbligo in esame soltanto in caso di oggettiva impossibilità tecnica.
LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO PNRR 2
Il comma 4-bis, art. 15, D.L. n. 179/2012, prevede l’irrogazione di una sanzione nei confronti degli operatori commerciali che rifiutano il pagamento tramite carte di credito, debito o altri strumenti elettronici.
L’art. 18, comma 1, D.L. n. 36/2022 , c.d. “Decreto PNRR 2”, ha anticipato la data di entrata in vigore del regime sanzionatorio in esame al 30 giugno 2022 (originariamente prevista al 1° gennaio 2023).
Le ragioni che hanno portato a tale anticipazione sono collegate all’attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Infatti, come si evince dalla Relazione al Decreto n. 36/2022, la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, si iscrive tra le misure idonee a disincentivare i comportamenti c.d. cash-based e si inserisce in una più ampia strategia di riduzione del contante e promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali.
LA SANZIONE APPLICABILE
Secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012, la sanzione applicabile per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici è costituita dalla somma di una quota fissa e di una quota variabile, fissate in:
- € 30(quota fissa);
- 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).
La sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata; pertanto, è sanzionabile anche il soggetto che nega al cliente la possibilità di pagare tramite uno strumento di pagamento elettronico un modico importo.
AMBITO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’ambito normativo di riferimento del regime sanzionatorio in esame non è quello tributario.
Infatti, il comma 4-bis prevede che per le sanzioni relative alle violazioni in esame si applichino le procedure e i termini previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
I soggetti preposti all’accertamento della violazione sono:
- gli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria;
- gli organi che, in base all’ art. 13, comma 1, Legge n. 689/81, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
La gestione della procedura sanzionatoria è attribuita al Prefetto territorialmente competente.
A tali violazioni non è applicabile l’oblazione ex art. 16, Legge n. 689/1981, ossia:
- il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o
- se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento;
entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato
Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it
Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net