Articolo 2
Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante ed in generale nelle aree attrezzate del territorio regionale realizzate ai sensi della legge n. 40/1999:
a) è consentita esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;
b) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
c) è consentita, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada), esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;
d) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centriabitati.
Articolo 3
L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20, in riferimento a quanto indicato dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 11 marzo 2020.
Articolo 4
La presente ordinanza produce gli effetti dalle ore 00:00 del 4 aprile 2020 fino al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.