ALIMENTARE
Sicurezza alimentare, tutte le novità

sicurezza alimentare confartigianato

E’ stato pubblicato in GU il REG. UE 2021/382 che modifica gli allegati del Reg. CE 852/2004 (regolamento base sull’igiene dei prodotti alimentari) per quanto riguarda la gestione degli allergeni, la redistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare. Ecco una sintesi dei punti di principale rilevanza.

ALLERGENI

Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la trasformazione e la manipolazione di sostanze o prodotti che provocano allergie e/o intolleranze (come da Reg. CE 1169/2011), non possono essere utilizzati per le stesse attività relativamente ad alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che le stesse attrezzature, veicoli o contenitori non vengano puliti e controllati per verificare l’assenza di eventuali residui visibili.

 

CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

L’OSA deve istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare e fornire prove che lo dimostrino rispettando appositi requisiti.
L’OSA deve impegnarsi nel:
1)  garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
2) mantenere integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
3) verificare la corretta e puntuale esecuzione dei controlli mantenendo la documentazione costantemente aggiornata;
4) garantire la formazione del personale e supervisione adeguata;
5) garantire l’allineamento ai requisiti normativi;
Il tutto tenendo conto della natura e della dimensione dell’impresa.
Ricordiamo quindi l’importanza del mantenimento di un sistema di autocontrollo e rintracciabilità/tracciabilità costantemente aggiornato e della formazione HACCP, sia lato Operatore del Settore Alimentare che lavoratori interni.

 

DONAZIONE ALIMENTARE

Gli operatori del settore alimentare possono redistribuire gli alimenti a fini della donazione alimentare seguendo determinate condizioni contenute nel predetto Reg.UE 2021/382.
Come prima cosa devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
  • l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
  • le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
  • la data di congelamento , se applicabile;
  • le condizioni organolettiche;
  • la garanzia di rintracciabilità.

 

Per ogni necessità nella redazione e nel mantenimento documentale, nonché nella formazione igienico sanitaria di OSA e dipendenti, è a disposizione la nostra società di consulenza SINCA.

Per info: Ancona Tel. 071 22931 | Pesaro Tel. 0721 1713271 | Email sinca@confartigianatoimprese.net