Rimane fissato al 30 giugno 2020 il termine per adempiere, da parte di soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa del bilancio, all’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute nel corso del 2019.
I vari provvedimenti emanati in questi mesi in materia di misure per combattere le conseguenze dell’epidemia da COVID-19 non hanno, infatti, minimamente interessato la disciplina in questione, che quindi si applica nello stesso termine ordinario previsto dalla disciplina.
Obbligo pubblicitario delle erogazioni pubbliche in nota integrativa o sul sito Internet. È quanto emerge dalle modifiche apportate dal decreto Crescita alla disciplina introdotta dall’art. 1, commi da 125 a 128, legge n. 127/2014.
Il decreto Crescita innova la disciplina delle erogazioni pubbliche non solo per le imprese di medie e grandi dimensioni, ma anche per le micro imprese. I soggetti che esercitano attività d’impresa pubblicano in nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti, in denaro e in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti dalla Pubblica amministrazione. Mentre per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (i.e. micro-imprese), l’obbligo pubblicitario va assolto mediante pubblicazione sui propri siti Internet.
Secondo quanto stabilito dalla previgente formulazione della norma, a decorrere dall’anno 2018 le imprese sono tenute ad evidenziare nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da:
Riscrivendo la norma mediante l’inserimento del nuovo comma 125-bis all’art. 1, legge n. 124/2017, il decreto Crescita prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 (non più anno 2018), i soggetti che esercitano attività d’impresa pubblicano nelle note integrative del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi e aiuti, in denaro e in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati:
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 qualifica amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (le c.d. “agenzie fiscali”).
I soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (i.e. micro-imprese) assolvono a tale obbligo pubblicitario mediante la pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ciascun anno, sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
A tal riguardo, nella relazione illustrativa al decreto viene precisato che ove tali imprese redigano la Nota Integrativa, l’obbligo di trasparenza può essere assolto all’interno della stessa.
Gli obblighi pubblicitari riguardano sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria a questi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente.
Con riferimento alle singole categorie di erogazioni che devono essere oggetto di comunicazione, si rileva che:
Va evidenziato che l’obbligo di riportare le predette informazioni nella Nota Integrativa ovvero di pubblicazioni delle stesse sul sito Internet/portale digitale non sussiste per:
contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. In particolare come disposto dall’art. 125-quinques “la registrazione degli aiuti del predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza… operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti… tiene luogo degli obblighi …. Posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”.
Ciò a condizione che nella Nota Integrativa ovvero sul sito internet/portale digitale sia dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Per quanto riguarda le agevolazioni, le informazioni da indicare possono essere, ad esempio, solo quelle indicate nella circolare n. 2/2019 del Min. Lavoro e precisamente:
L’indicazione può avvenire in qualunque modo (forma tabellare, descrittiva, ecc.), non essendo stato previsto alcun un modello da seguire.
Sulle agevolazioni di importo minimale, il comma 127 prevede che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applichi ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato; al riguardo, si ritiene che l’importo di 10.000 euro sia riferito al totale delle erogazioni ricevute nell’anno precedente, ancorché siano state corrisposte da soggetti differenti.
Il comma 125-ter prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione in nota integrativa (o sul sito internet):
I trasgressori, infatti, saranno soggetti:
E’ previsto inoltre che, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla constatazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute comporta la restituzione integrale delle stesse ai soggetti eroganti entro tre mesi. I tre mesi decorrono dalla data di pubblicazione del bilancio per le imprese tenute alla redazione della Nota Integrativa o al 30 giugno per gli altri soggetti.
La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
La disposizione demanda, dunque, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.
Per l’accertamento, contestazione e applicazione della sanzione amministrativa è fatto rinvio, in quanto compatibile, alla legge n. 689/1981.
Tra le altre disposizioni, tale legge prevede, all’art. 16, la possibilità pagare la sanzione ridotta a un terzo entro il termine di 60 giorni dalla notifica della violazione, mentre il successivo art. 28 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive in cinque anni dal compimento della stessa.
Per maggiori informazioni: Area FIscale Confartigianato