
Tra le disposizioni urgenti, contenute nel D.L. n. 111/2020 (in vigore dal 09/09/2020) per far fronte ad esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, va evidenziato l’art. 5 che introduce la possibilità fino al 31/12/2020 per i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo di durata della quarantena, disposta dall’Asl territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale modalità, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di durata della quarantena del figlio, usufruendo di un congedo parentale straordinario, retribuito con un’indennità pari al 50% e coperto da contribuzione figurativa.
Per i giorni in cui un genitore:
- fruisce del lavoro agile o del congedo per la quarantena del figlio, ovvero
- svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile, ovvero
- non svolge alcuna attività lavorativa
l’altro genitore non fruire di alcuna delle misure (lavoro agile/congedo) previste dal decreto.