L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 314/2021, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme erogate a titolo di rimborso spese ai dipendenti in smart working.
Premesso che con circolare n. 326/1997 è stato affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione fiscale quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, e che con risoluzione n. 178/E/2003 è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore in quanto ricevute a mero titolo di integrazione patrimoniale perché sostenute ad esclusivo interesse del datore di lavoro, l’Agenzia delle Entrate distingue le seguenti casistiche in merito alla non imponibilità del rimborso delle spese sostenute dal lavoratore nell’espletamento dell’attività in modalità di lavoro agile:
- Rimborso di spese vive documentate per espletamento attività sostenute dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore: non imponibile fiscalmente;
- Rimborso forfettario spese sostenute dal lavoratore: non imponibile fiscalmente, se il legislatore ha previsto un criterio volto alla determinazione della quota imputabile all’esclusivo interesse del datore, oppure, in mancanza di un criterio fornito dal legislatore, sia possibile quantificare la quota delle spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.