Si comunica che ad oggi, non è stata prorogata la possibilità, precedentemente prevista dall’art. 21-bis della legge n. 126/2020 fino al 31/12/2020, per il genitore di figli minori di 16 anni in caso di quarantena per contatti scolastici, o per contatti avvenuti durante lo svolgimento di attività sportive o lezioni di musica o lingua, o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, di ricorrere al lavoro agile (ovvero, di chiedere un congedo retribuito nella misura del 50% erogato dall’Inps in caso di figli minori di 14 anni o non retribuito con diritto alla conservazione del posto in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni).