CORONAVIRUSLAVORO
Sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili

Il cd. Decreto Rilancio n. 34/2020 prevede all’art. 83 che i datori di lavoro assicurino, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (ovvero fino al 31/07/2020, salvo proroga), la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori “fragili”, maggiormente esposti a rischio di contagio da virus Covid-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o da co-morbilità.

I datori di lavoro assoggettati all’obbligo di sorveglianza sanitaria, provvedono alla sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili tramite il medico competente.

I datori di lavoro non assoggettati all’obbligo di sorveglianza sanitaria, che non hanno nominato un medico competente, provvedono alla sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili nominando un medico competente appositamente per il periodo emergenziale oppure rivolgendosi ai servizi territoriali Inail, che vi provvede con propri medici del lavoro.

A tal proposito, l’Inail ha reso disponibile dal 01/07/2020 il nuovo servizio on line “sorveglianza sanitaria eccezionale”.

A seguito dell’invio della richiesta da parte del datore di lavoro, viene individuato il medico della sede territoriale Inail più vicina al domicilio del lavoratore.

All’esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio.

Il servizio effettuato dall’Inail è a carico del datore di lavoro con addebito di una tariffa pari a € 50,85.

 

Per maggiori informazioni: Area Lavoro Confartigianato