LAVORO E WELFARE
Sospensione attività lavorativa per esposizione prolungata al sole

La Regione Marche ha emanato l’Ordinanza n. 1 del 31 luglio 2024 al fine di proteggere e tutelare la salute dei lavoratori dal pericolo dell’esposizione per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari a rischio di stress termico e colpi di calore, dovuto all’innalzamento delle temperature registrato nella presente stagione, che sta rendendo rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno.

L’Ordinanza  decorre dal 1 agosto 2024 al 31 agosto 2024 e predispone il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali dalle ore 12:30 alle ore 16:00 limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale evidenziate con livello di “ALTO” rischio e verificabili nella mappa indicata sul rischio https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attività-fisica-alta/ o meglio alla pagina diretta https://www.worklimate.it/scelta-mappa/#localita riferita ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.

Le prescrizioni contenute nell’ Ordinanza Regionale non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., che dispone “Chiunque non osserva un  provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00”.

In conseguenza dell’ordinanza, le aziende interessate dovranno provvedere ad organizzare l’attività lavorativa dei lavoratori esposti al rischio in base alla tipologia di lavorazione, alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e alle previsioni meteo, attraverso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nel rispetto del divieto o l’impiego del personale in altri cantieri e/o attività che non espongono il personale in modo prolungato al sole.

Qualora la riorganizzazione non fosse possibile per l’intera o parte della giornata, è possibile ricorre a prestazioni di integrazione salariale.

In proposito, l’Inps, con messaggio n. 2736/2024, riassume indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle  istanze, disponendo che nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nell’ordinanza, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nell’ordinanza medesima.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, l’Istituto ricorda che resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate” oltre i 35 gradi.

L’istituto chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

Si ricorda che, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi, ovvero in caso di temperature pari o inferiori a 35° centigradi qualora la valutazione della temperatura c.d. “percepita” sia più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori, ovvero in caso di utilizzo di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., che possono comportare una temperatura percepita dal lavoratore più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. In questi casi la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Si precisa che le indicazioni fornite dall’Inps valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net