L’Inps, con comunicato stampa del 21/03/2020, ha chiarito che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 62 comma 2 D.L. n. 18/2020 cd. Cura Italia, comprende anche quelli relativi alla QUOTA A CARICO DEL DIPENDENTE, trattenuta in busta paga dai datori di lavoro.
Pertanto, sia la quota a carico dipendente sia la quota a carico ditta dovranno essere versate entro il 31/05/2020 in un’unica soluzione o mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Aggiornamento al 30/03:
Inoltre, l’Istituto, con messaggio n. 1373/2020, oltre a confermare quanto sopra indicato, ha chiarito che è da intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica degli atti di accertamento di violazione ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis d.l. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, che siano stati notificati prima dell’inizio dell’emergenza, termine che riprenderà a decorrere alla cessazione del periodo di sospensione previsto dal D.L n. 18/2020.
Si tratta, in particolare, del caso in cui al datore di lavoro che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali a carico dipendente, sia stata contestata tale violazione o notificato avvenuto accertamento della stessa, ed attribuito il termine di tre mesi dalla notifica per adempiere al pagamento delle ritenute al fine di evitare la sanzione amministrativa altrimenti applicata, termine oggetto appunto di sospensione.