Il D.Lgs. n. 216/2023 introduce, per il solo periodo di imposta 2024, modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. Di seguito le aliquote vigenti per scaglioni di reddito.
ALIQUOTE IRPEF
I nuovi scaglioni di reddito previsti sono:
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 28.000 euro | 23% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 | 43% |
In particolare, per il periodo di imposta 2024, il secondo scaglione di reddito previgente (da € 15.000,00 a € 28.000,00 con aliquota marginale 25%) viene assorbito nel primo scaglione, che ricomprende reddito fino a € 28.000,00, mentre vengono confermati gli scaglioni di reddito successivi e le corrispondenti aliquote marginali.
ALTRE DETRAZIONI
La normativa prevede la rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:
Reddito complessivo Detrazione spettante
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
RC < 15.000 | euro 1.955* |
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC)**
13.000 |
28.000 < RC < 50.000 | 1.910 X (50.000 – RC)**
22.000 |
* L’ammontare della detrazione non può essere inferiore a € 690,00 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione è aumentata di € 65,00 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000,00, ma non a € 35.000,00.
Si tratta di una maggiorazione in aggiunta alla detrazione spettante e non soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.
In particolare, per il periodo di imposta 2024, viene aumentata la detrazione per redditi fino a € 15.000,00 da € 1.880,00 a € 1.955,00, mentre rimangono confermati gli altri importi e le relative formule di determinazione.
Novità 2024
Scaglioni e aliquote IRPEF -> unificazione primo e secondo scaglione con aliquota 23%
Altre detrazioni -> aumento a € 1.955 detrazione per redditi fino a € 15.000
ADDIZIONALE REGIONALE
Il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 è differito al 15/04/2024; in caso di mancata modifica entro tale termine, l’addizionale regionale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigente per l’anno 2023.
ADDIZIONALE COMUNALE
Il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 è differito al 15/04/2024; in caso di mancata modifica entro tale termine, l’addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigente per l’anno 2023.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Viene introdotto un meccanismo correttivo a favore di titolari di reddito non superiore a € 15.000,00, a seguito della revisione delle aliquote e degli scaglioni Irpef e delle detrazioni, in base al quale la verifica della presenza di ritenute Irpef lorde di importo superiore alle detrazioni spettanti va effettuata considerando la detrazione vigente nell’anno 2023 pari a € 1.880,00 e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nell’anno 2024 pari a € 1.955,00.
L’importo annuo della misura rimane fissato in € 1.200,00 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
Pertanto, nel periodo di imposta 2024, ai percettori di reddito complessivo fino a € 15.000,00 ai fini della:
- tassazione corrente del reddito si applicano aliquote, scaglioni e detrazioni vigenti nel 2024;
- spettanza del trattamento integrativo, la verifica della capienza Irpef si effettua prendendo a riferimento la detrazione vigente nel 2023,
il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000,00 e € 28.000,00, ma in presenza di una specifica condizione.
Nello specifico la somma di
- detrazioni per carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR),
- altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR),
- detrazioni per oneri
- art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021),
- art. 15, comma 1-ter (detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche),
- art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche),
- art. 16-bis (detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021),
deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.
Con riferimento, dunque, ai titolari di reddito complessivo compreso tra € 15.000,00 e € 28.000,00, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti.
In questa ipotesi, il trattamento è:
- riconosciuto per un ammontare non superiore a € 1.200,00 annui;
- determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda (dunque, il trattamento è pari all’incapienza generatasi, nel limite annuo di € 1.200,00).
Rimane confermato che i sostituti d’imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al relativo recupero.
Nel caso in cui il predetto importo superi e 60,00, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato
Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it
Emanuela Pau – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1711778
emanuela.pau@sitsrl.net