
Il DL 73/25 introduce norme chiare sui tempi di carico e scarico, prevedendo anche specifiche sanzioni a tutela della categoria in caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti.
A seguito delle incertezze interpretative e delle numerose segnalazioni e richieste di chiarimento pervenute, il MIT ha emanato una nota circolare indirizzata alle Associazioni della filiera logistica (committenza e autotrasportatori), con la quale fornisce un orientamento applicativo sulla disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci, come regolata dall’art. 6-bis del D.Lgs. 286/05, modificato dall’art. 4 del D.L. 73/25.
Il MIT conferma quanto sostenuto da Confartigianato Trasporti circa la portata della nuova norma sui tempi di attesa al carico e scarico, ovvero l’inderogabilità delle nuove regole.
Infatti, la possibilità di prevedere deroghe pattizie non è più consentita.
Si tratta di un importante risultato per la categoria, che non dovrà più subire pattuizioni peggiorative rispetto a quanto stabilito dalla legge, la quale mira a introdurre un regime uniforme volto a garantire la continuità e la qualità del servizio di autotrasporto.
Nel ribadire che la norma definisce in modo stringente e dettagliato i tempi di attesa, la franchigia e l’indennizzo correlato, il MIT chiarisce che:
- Il periodo di franchigia per l’attesa durante le operazioni di carico e scarico delle merci è fissato tassativamente in 90 minuti (comma 1);
- Superato tale periodo, è previsto un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 2);
- L’indennizzo di 100 euro, senza ulteriori franchigie, è dovuto anche per il superamento dei tempi contrattualmente previsti per le operazioni di carico e scarico (comma 3).
È quindi definitivamente chiarito che i 90 minuti di franchigia si applicano esclusivamente alle attese connesse alle effettive operazioni di carico/scarico.
Per il superamento dei tempi contrattuali di carico o scarico non sono previsti ulteriori periodi di franchigia e l’indennizzo di € 100,00 è dovuto integralmente per ogni ritardo, anche se inferiore all’ora.
Rimane fermo che l’indennizzo non è dovuto qualora il ritardo sia imputabile al vettore.
Alla luce di quanto precisato, risulta evidente che la normativa attribuisce particolare rilevanza al contratto di trasporto, preferibilmente in forma scritta, e alla necessità di fornire al vettore indicazioni chiare e precise circa il luogo, l’orario e le modalità di svolgimento delle operazioni di carico e scarico.





