LAVORO E WELFARE
TFR, illegittima l’erogazione mensile

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 616/2025, ha confermato l’illegittimità dell’erogazione mensile del trattamento di fine rapporto.

L’Ispettorato ha, infatti, ricordato che il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro. Tale istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. che ne individua i criteri di calcolo e le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è possibile l’erogazione di un’anticipazione del trattamento di fine rapporto, fatte salve condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva o patti individuali.

Tali pattuizioni collettive o individuali non possono avere ad oggetto un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di Tfr, in quanto ciò costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguente assoggettamento contributivo ed esposizione del datore di lavoro a provvedimenti del personale ispettivo di intimazione all’accantonamento delle quote tfr illegittimamente liquidate.

A seguito della nota sopra citata, l’Assindatcolf ha confermato che tale parere si applica anche ai rapporti di lavoro domestico, precisando tuttavia che l’art. 41 Ccnl Lavoro domestico prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere, non più di una volta all’anno, l’erogazione di un’anticipazione nella misura massima del 70% del Tfr maturato.

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Claudia Traversini – Resp. Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1712489
claudia.traversini@sitsrl.net