
Pubblicato in G.U. il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 cosiddetto “decreto PNRR”, viene introdotto un nuovo credito d’imposta Transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (legge cosiddetta Impresa 4.0) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Sono ammessi all’agevolazione, solo se effettuate nell’ambito di un investimento in beni materiali ed immateriali con le caratteristiche sopra evidenziate anche:
1) gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti di stoccaggio. I moduli fotovoltaici sono agevolabili solo se rispondono ai seguenti requisiti, attestati dal produttore, di carattere territoriale e qualitativo (art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023);
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% del loro costo);
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (concorrono al calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 140% del loro costo);
2) le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese concorrono al credito nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso per un importo massimo di 300.000 euro.
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto
delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabile con apposito D.M.
Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal D.M.
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro. È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Inoltre, l’effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza della stessa alla documentazione contabile dell’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti le spese relative alla certificazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Si evidenzia che la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.
Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato
Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
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simone.zitti@cafsic.it
Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net