LAVORO E WELFARE
Trasferte all’estero, non necessaria la tracciabilità delle spese

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il requisito della tracciabilità dei pagamenti per garantire la non imponibilità fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dai lavoratori dipendenti durante le trasferte.

In pratica, per evitare che tali rimborsi siano considerati parte del reddito da lavoro dipendente (e quindi soggetti a tassazione), i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili, come carte, bonifici o app di pagamento elettronico. Il pagamento in contanti, dunque, comporterebbe la perdita del beneficio fiscale.

Tuttavia, è intervenuta una modifica normativa rilevante. Con l’art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 84/2024, è stato modificato il comma 5 dell’art. 51 del TUIR, specificando che il requisito della tracciabilità si applica solo alle spese “sostenute nel territorio dello Stato”.

A seguito di questa modifica, per le missioni o trasferte effettuate all’estero, non è più necessario che le spese siano tracciabili ai fini della non imponibilità del rimborso al dipendente.
Resta invece obbligatoria la tracciabilità per le spese sostenute in Italia.

 


Per informazioni: Area Lavoro Confartigianato

Maila Cascia – Resp. Area Lavoro Ancona
Tel. 071 2293205
maila.cascia@cafsic.it

Claudia Traversini – Area Lavoro Pesaro
Tel. 0721 1712489
claudia.traversini@sitsrl.net