Interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, della durata dell’infezione da Covid-19, o della durata della quarantena del figlio.
Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Tali periodi di congedo sono indennizzati nella misura del 50% della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32-33 D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (13/03/2021), durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda dell’interessato, nel congedo di cui al presente decreto con diritto all’indennità prevista e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, nei casi in cui non sia possibile ricorrere alla modalità di lavoro agile, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I genitori di figli conviventi minori di 14 anni rientranti in una delle seguenti categorie:
possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus, erogabili tramite il libretto di famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per periodi corrispondenti in tutto o in parte:
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale e comunque in alternativa ad esso.
Le tutele previste (smart working, congedo, bonus) sono tra loro alternative:
per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione in modalità agile o fruisce del congedo ad esso alternativo, ovvero non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, per le medesime giornate, l’altro genitore non può fruire né dell’astensione dal lavoro per congedo né del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcune delle misure di tutela previste.
Le tutele sopra indicate sono in vigore dal 13/03/2021 fino al 30/06/2021.
Si attendono le istruzioni operative Inps contenenti le modalità di accesso ai benefici sopra indicati.