FISCALE E TRIBUTARIO
Versamento saldo e acconto Irpef, nuove regole per la rateizzazione

Sono operative le novità introdotte dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 1/2024 finalizzate a semplificare le regole sui versamenti dovuti da lavoratori dipendenti, pensionati e partite IVA.

I versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione dei redditi, e quelli relativi al primo acconto delle imposte, devono essere eseguiti entro il 1° luglio 2024 (essendo il 30 giugno 2024 domenica), ovvero entro il 31 luglio 2024.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2023 e prima rata di acconto per il 2024) entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza, devono applicare sulle somme, la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Inoltre i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dall’IRAP, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Tali disposizioni si applicano, anche ai soggetti che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfettario.

Con riferimento agli acconti, la base di calcolo per la loro determinazione è data dall’imposta del periodo precedente diminuita delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute spettanti, così come risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Oltre a questo metodo, c.d. storico, il contribuente può utilizzare il metodo “previsionale” che si applica nel momento in cui l’imposta dovuta per il periodo d’imposta in cui si versa l’acconto, sia inferiore o nulla rispetto a quella del periodo precedente.

 

Semplificazioni per i pagamenti rateali di acconto e saldo IRPEF

L’art. 8 del Decreto sulle semplificazioni degli adempimenti tributari (D.Lgs n. 1/2024), è intervenuto sulle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.241/1997, prevedendo il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale si può perfezionare la rateizzazione dei versamenti.

La circolare AE n. 9 del 2 maggio 2024, è intervenuta su modalità e termini di pagamento rateale, ovvero sul differimento (dal mese di novembre al 16 dicembre) del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto, e sull’unica data di scadenza per tutti i contribuenti (che corrisponde al 16 di ogni mese) entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento che potrà essere effettuato tramite il modello F24 indicando nell’apposito campo della rateazione, la rata per la quale si sta effettuando il pagamento.

 

Versamento delle rate al 16 del mese

Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, viene previsto che le rate mensili (di pari importo, e maggiorate degli interessi quelle successive alla prima) siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese. Il piano di rateazione si deve comunque completare entro il 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione da cui emerge il debito.

 

Il contribuente che intende rateizzare i versamenti deve:

  • determinare il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza del versamento, e il 16 dicembre;
  • versare la prima rata, senza interessi;
  • versare le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 del mese e comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

 

Esempio

Ipotizzando una rateizzazione con il numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:

  • la prima rata, entro il 1° luglio 2024 (senza maggiorazione);
  • la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;
  • la terza rata, entro il 20 agosto 2024 (Il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione);
  • la quarta, entro il 16 settembre 2024;
  • la quinta, entro il 16 ottobre 2024;
  • la sesta, entro il 18 novembre 2024 (il 16 novembre cade di sabato);
  • la settima e ultima, entro il 16 dicembre 2024.

Si ricorda che le rate successive alla prima sono maggiorate del 4% annuo.

 

 


Per informazioni: Area Fiscale Confartigianato 

Simone Zitti – Resp. Area Fiscale Ancona
Tel. 071 2293203
simone.zitti@cafsic.it

Daniele Gaspari – Resp. Area Fiscale Pesaro
Tel. 0721 1712492
daniele.gaspari@sitsrl.net